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Fiscale > "I tre contributi a fondo perduto del Sostegni Bis per gli agenti di commercio" a cura della Redazione > Radio Agenti

Fiscale | 03/06/2021 | 11:09
I tre contributi a fondo perduto del Sostegni Bis per gli agenti di commercio
Guida fiscale con gli esempi pratici di calcolo dei contributi e altri provvedimenti contenuti nel Decreto Sostegni per gli agenti di commercio
della Redazione

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Il Decreto Legge Sostegni Bis (numero 73 del 25 maggio 2021) è in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, il 26 maggio 2021, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel decreto sono contenute alcune norme che interessano gli agenti di commercio e la loro attività:

  • Contributi a fondo perduto
           1. Nuovo contributo a fondo perduto (art. 1, comma 1 e 2)
           2. Contributo a fondo perduto alternativo (art. 1, comma 5)
           3. Altro contributo a fondo perduto (art. 1, comma 16 e sgg.)

  • Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
  • Proroga periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione
  • Credito per la sanificazione e acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI)

I contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Bis

Il nuovo Decreto PREVEDE TRE CONTRIBUTI a fondo perduto diversi, richiedibili dagli agenti di commercio che hanno i requisiti previsti.

1. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1, commi 1 e 2)

A coloro che hanno già percepito il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni verrà riconosciuto in automatico lo stesso importo e con le stesse modalità di pagamento scelte nella compilazione della domanda precedente.

 

Per ricevere il nuovo contributo è necessario che partita iva risulti attiva al 26 maggio 2021.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO (art. 1, comma 5)

Sarà riconosciuto anche un contributo a fondo perduto agli agenti di commercio che abbiano i seguenti requisiti:

 

  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per l’anno 2019
  • Partita iva attiva alla data del 26 maggio 2021
  • Ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 inferiore almeno del 30% rispetto al periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020

Come calcolare l’importo del contributo a fondo perduto alternativo?

Le modalità di calcolo dell’importo dovuto per il contributo a fondo perduto alternativo si differenziano nel caso si sia beneficato o meno del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (Decreto Legge 41 del 22/03/2021).

 

CASO A - Modalità di calcolo per il contribuente che HA GIÀ BENEFICIATO del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Alla differenza che si è ottenuta dalla media mensile del fatturato (ricordiamo, i periodi che vanno confrontanti sono dal 01/04/2020 al 31/03/2021 e dal 01/04/2019 al 31/03/2020) vanno applicate le seguenti percentuali:

 

  • 60%, per ricavi 2019 non superiori a € 100.000,00
  • 50%, per ricavi 2019 tra € 100.001,00 e € 400.000,00
  • 40%, per ricavi 2019 tra € 400.001,00 e 1 milione di €
  • 30%, per ricavi 2019 tra 1 milione di € e 5 milioni di €
  • 20%, per ricavi 2019 tra 5 milioni di € e 10 di milioni di €

Una volta fatto questo calcolo, si potrà ottenere solamente l’eventuale maggior valore rispetto a quanto già beneficato con il contributo automatico sopra riportato.

 

ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO

  • Contributo a fondo perduto automatico del Decreto Sostegni Bis: € 1.000,00
  • Fatturato dal 01/04/2020 al 31/03/2021: € 25.000,00 (media mensile € 2.083,33)
  • Fatturato dal 01/04/2019 al 31/03/2020: € 50.000,00 (media mensile € 4.166,67)
  • Differenza media mensile: € 2.083,34

Ipotizziamo che i ricavi 2019 siano pari a € 40.000,00 applichiamo l’aliquota della prima fascia (60%):

€ 2.083,34 x 60% = € 1.250,00

 

All’importo ottenuto di € 1.250,00 sottraiamo quanto già percepito dal precedente contributo automatico del Decreto Sostegni Bis

€ 1.250,00 – € 1.000,00 = € 250,00

 

Il ristoro spettante sarà pari a € 250,00

 

CASO B - Modalità di calcolo per il contribuente che NON HA GIÀ BENEFICIATO del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Alla differenza che si è ottenuta dalla media mensile del fatturato (ricordiamo, i periodi che vanno confrontanti sono dal 01/04/2020 al 31/03/2021 e dal 01/04/2019 al 31/03/2020) vanno applicate le seguenti percentuali:

 

  • 90%, per ricavi 2019 non superiori a € 100.000,00
  • 70%, per ricavi 2019 tra € 100.001,00 e € 400.000,00
  • 50%, per ricavi 2019 tra € 400.001,00 e 1 milione di €
  • 40%, per ricavi 2019 tra 1 milione di € e 5 milioni di €
  • 30%, per ricavi 2019 tra 5 milioni di € e 10 milioni di €

Come presentare la domanda per il contributo a fondo perduto alternativo?

Per il riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo, previsto dall’art. 1 comma 5 del Decreto Sostegni Bis, si dovrà presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico.

 

Si potrà presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione della liquidazione periodica iva riferita al primo trimestre 2021.

 

Ad oggi (1 giugno 2021), non è stata ancora comunicata la data dell’apertura del canale telematico.


3.
ALTRO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1, comma 16 e sgg.)

Sarà riconosciuto anche un altro contributo a fondo perduto agli agenti di commercio che abbiano i seguenti requisiti:

 

  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per l’anno 2019
  • Partita iva attiva alla data del 26 maggio 2021
  • Peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020 rispetto al 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con Decreto del MEF
  • Presentazione delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2020 entro il 10 settembre 2021

Come calcolare l’importo dell’altro contributo a fondo perduto?

Alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto al 2019 dovrà essere applicata un’aliquota che, ad oggi, deve essere ancora definita dal MEF.

 

Al valore ottenuto si dovranno decurtare gli eventuali importi di TUTTI I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO già percepiti, compresi quelli del 2020. 

 

Per il riconoscimento dell’atro contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 1 comma 16 e sgg del Decreto Sostegni Bis, si dovrà presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’apertura del canale telematico.

 

Questo contributo a fondo perduto deve ancora ottenere il via libera della UE.

 

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 4, comma 2)

Il credito d’imposta, stabilito dall’art. 4 – comma 2 del Decreto Sostegni Bis, è rivolto agli agenti di commercio con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni di € nel 2019.

I canoni oggetto del credito d’imposta sono quelli versati nel periodo gennaio-maggio 2021.


Per beneficiare del credito d’imposta è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020.

 

A quanto ammonta il credito d’imposta?

  • Al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
  • Al 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda

Per chi ha avviato l’attività nel 2019 il credito d’imposta spetta anche senza requisito.

 

 

Proroga periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione (art. 9)

Il Decreto Sostegni Bis proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2021 l’attività dell’agente della riscossione.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021, in un’unica soluzione o a rate presentando istanza di rateizzazione.

 

  

Credito per la sanificazione e acquisto dispositivi di protezione individuale DPI (art. 32)

Le spese per la quale si potrà richiedere il credito d’imposta sono:

  • Acquisto di DPI (es. guanti e mascherine) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prevista dalla normativa europea;
  • Acquisto di termometri e termoscanner, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prevista dalla normativa europea;
  • Acquisto di detergenti e disinfettanti;
  • Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;
  • Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative del soggetto beneficiario del credito d’imposta;

Il credito d’imposta ammonta al 30% delle spese sostenute da giugno ad agosto 2021 compreso e potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2021 o in compensazione.

--- © Riproduzione riservata


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