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Fiscale > "La verifica dinamica dei requisiti degli agenti e rappresentanti di commercio" a cura della Redazione > Radio Agenti

Fiscale | 17/06/2021 | 17:00
La verifica dinamica dei requisiti degli agenti e rappresentanti di commercio
La Camera di Commercio chiama, l'agente deve rispondere. Perché è così importante non sottovalutare questa comunicazione?
della Redazione

L’avvio dell’attività di un agente di commercio è legata (anche) alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – meglio nota con il suo acronimo di SCIA. Questa pratica, telematica, ha lo scopo di comprovare il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti all’agente di commercio per svolgere la sua attività.

 

I requisiti, e i dati inseriti all'epoca della prima iscrizione, potrebbero cambiare nel corso del tempo ed è per questo che la Camera di Commercio presso cui l’agente è iscritto procede alla verifica periodica. Di norma ogni 5 anni.

 

È importante sottolineare che la verifica non verte sulle qualità e capacità lavorative e di vendita dell’agente di commercio, ma su elementi formali che spiegheremo nel dettaglio più avanti in questo articolo.

La procedura per la verifica del possesso di tali requisiti interesserà le imprese individuali e le società che svolgono l'attività di agente e rappresentante di commercio da più di 5 anni.

 

Come avviene la verifica dinamica dei requisiti

La Camera di Commercio invia una mail PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata dell'agente, chiedendogli di assolvere alla verifica dinamica dei requisiti.

 

Ricordiamo, a tal proposito, che il Decreto Semplificazioni del 16 luglio 2020 ha stabilito l’obbligo per imprese e professionisti di comunicare entro il 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale. Pena sanzioni da un minimo di 30€ a un massimo di 2.064€, a seconda che il soggetto sanzionato sia una società o un’impresa individuale.

 

Dalla invio della pec, l’agente di commercio ha 60 giorni di tempo per concludere la pratica di verifica dinamica dei requisiti.

 

Le conseguenze se non si risponde in tempo alla Camera di Commercio

Le conseguenze di una mancata risposta entro i tempi stabiliti sono spiacevoli e comportano l’avvio della pratica di inibizione alla prosecuzione dell’attività di agente di commercio. Dal punto di vista fiscale, l’inibizione porterà all’impossibilità di detrarre e dedurre le spese dell’attività come agente di commercio.

 

Il consiglio, sempre caldamente indirizzato agli agenti di commercio in attività, è quello di monitorare periodicamente il buon funzionamento della casella mail PEC. Infatti, questa può scadere, e il mancato rinnovo del pagamento del canone al gestore blocca la ricezione delle mail. Inoltre, è necessario controllarla e consultare la corrispondenza quotidianamente, in quanto ogni Ente Pubblico comunica, ormai, con l'agente mediante questo imprescindibile e fondamentale strumento.

 

Cosa vuole sapere la Camera di Commercio?

In buona sostanza, la Camera di Commercio richiede la compilazione e l’invio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si comunichino i requisiti di onorabilità dell’agente di commercio.

 

Quest’ultimo dichiarerà di non essere interdetto o inabilitato, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

 

Di non essere stato condannato per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

 

L’agente di commercio dichiarerà inoltre che non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia.

 

Infine dovrà dichiarare che non sussista incompatibilità tra le attività svolte.

Va, infatti, sottolineato che l’attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati o pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto) e con l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

 

Una volta assolte queste incombenze, la Camera di Commercio invierà una nuova visura, dove si evince la data della corretta verifica avvenuta.

 

Posso sbrigare la pratica della verifica dinamica dei requisiti in autonomia?

Per l’invio della pratica è necessario rivolgersi al proprio commercialista. È, infatti, necessario avvalersi di un professionista abilitato all’invio di pratiche telematiche al Registro delle Imprese tramite l’applicativo Comunica Starweb.

 

Per ulteriori informazioni o assistenza nella compilazione e l’invio della documentazione per la verifica dinamica dei requisiti, contattaci!

--- © Riproduzione riservata


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