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Fiscale > "L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale spetta anche agli agenti di commercio. Quali sono i requisiti per la richiesta?" a cura della Redazione > Radio Agenti

Fiscale | 11/05/2023 | 13:19 | aggiornato 11/05/2023 | 13:19
L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale spetta anche agli agenti di commercio. Quali sono i requisiti per la richiesta?
della Redazione
Che cos’è l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale?

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una sorta di pre-pensione concessa a coloro che svolgono una determinata attività autonoma, che sono iscritti in gestione commercianti, e che cessano il loro lavoro senza aver ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

 

Questa prestazione economica è stata introdotta in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e poi divenuta stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della Legge di Bilancio dello stesso anno.

 

La Legge di riferimento è la 128/2019 – articolo 11 ter – di conversione del Decreto 101/2019 sulle crisi aziendali.

 

Per il 2023 l’importo previsto per l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale è pari a 563,73€ al mese per tredici mensilità, equivalente all’importo del trattamento minimo INPS.


Chi può richiederlo

L’indennizzo può essere richiesto dai soggetti che:

  • abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA)

  • al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne

  • al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

Gli agenti di commercio Enasarco rientrano tra le categorie che possono richiedere l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Sono, invece, esclusi i procacciatori e i promotori finanziari.

 

Compatibilità e incompatibilità con altri trattamenti pensionistici

La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. In questo caso l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

 

La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia.

La percezione dell’indennizzo è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti (es. pensione anticipata INPS quota 100/103, pensioni di invalidità e inabilità).

 

Se non si è in regola con i versamenti contributivi, si può accedere all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale?

Tra i requisiti indicati nella Circolare INPS di riferimento n. 77 del 24-05-2019 troviamo solo esplicitato:risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti”. È indicata, dunque, solo la necessaria iscrizione alla Gestione INPS, ma non è richiesta la regolarità contributiva.

 

Si legge anche:

Si precisa che i 5 anni, di cui alla precedente lettera b), non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

 

Per le ipotesi in cui, in capo all’avente diritto all’indennizzo, risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato sulla base delle istruzioni fornite alle Strutture territoriali con il messaggio n. 155 del 4 dicembre 1997 e con il citato messaggio n. 212/2002, che prevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto, l’omissione contributiva.

 

La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo, nei limiti del quinto, le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.”

 

Qual è il rischio di richiedere l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale se non si è in regola con i versamenti INPS? Il rischio è che in questo modo si velocizzi l’iter dell’INPS sul controllo delle omissioni contributive con conseguente invio di cartelle esattoriali al contribuente.


 

Come presentare la domanda

La domanda per ottenere l’indennizzo può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di indennità commercianti”. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dello SPID.

Tempi di lavorazione della domanda ed erogazione dell’indennizzo

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.

 

In più casi, ci sono arrivate in redazione le segnalazioni di agenti di commercio che ci hanno raccontato di aver atteso anche 10 mesi tra la presentazione della domanda e l’erogazione del contributo, percependo comunque tutti gli arretrati.

 

Questo dipende dalla capienza del Fondo destinato all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, il cui rifinanziamento – in caso di esaurimento delle risorse economiche – potrebbe non essere immediato.

 

Hai domande sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale? Scrivi al nostro numero WhatsApp 329.672.55.62 oppure dalla pagina Contatti

--- © Riproduzione riservata

 


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