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La richiesta di risarcimento alla mandante per lesione dell’immagine professionale dell’agente di commercio è possibile?

La richiesta di risarcimento alla mandante per lesione dell’immagine professionale dell’agente di commercio è possibile?
Obbiettivo Agenti | 08/05/2019 | 08:20 | aggiornato 08/05/2019 | 14:31

Ad Obbiettivo Agenti oggi raccontiamo la complessa situazione di un agente di commercio – nostro ascoltatore – che, disdettato dalla mandante, si interroga sulla possibilità di chiedere un risarcimento per i gravi problemi e la lesione dell'immagine professionale da questa provocati nel corso della sua attività.

L’ascoltatore subiva, infatti, delle vendite effettuate direttamente da un socio dell'azienda a suoi clienti, nella sua zona, a prezzi inferiori. Nonostante questo è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ma la sua immagine professionale, a suo dire irreparabilmente lesa, può essere difesa e soprattutto la situazione che ha dovuto affrontare può prevedere un risarcimento?

Rispondono in trasmissione gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli.


Il riassunto della puntata:

L'agente di commercio rappresentava, sin dal 2007, una delle più importanti aziende italiane del settore vinicolo, un ambiente di lavoro stimolante a cui ha portato risultati lusinghieri. Tutto ciò fino a quando, nel 2018, il nostro ascoltatore apprende con sgomento che un socio dell'azienda, proprietario di altre cantine, vende i suoi stessi prodotti, a prezzi inferiori, nella sua zona, ai suoi clienti. Alle sue rimostranze, il supervisore e i direttori lo tranquillizzano, sostenendo che avrebbero risolto il problema.

Non solo ciò non accade, ma a luglio 2018 la situazione precipita: un dipendente aziendale viene assunto e comincia a vendere ai clienti indiretti dell'agente, a prezzi inferiori. Nonostante le evidenti difficoltà, l'ascoltatore tiene duro e raggiunge gli obiettivi prefissati. A gennaio 2019, però, viene disdettato: la sua colpa, asserisce, è quella di non aver accettato “cose strane”. La vicenda lo ha danneggiato, ha sminuito il suo ruolo, gli ha creato malumori e disagio, e dunque l'agente vorrebbe intentare una causa contro la sua ex mandante.

Ad essere oggetto di attenzione è, in prima battuta, il contratto che legava le parti: le provvigioni indirette, quindi quelle derivanti da vendite effettuate direttamente dalla mandante nella zona di esclusiva di un agente, sono contemplate? Se non fossero escluse esplicitamente, quest'ultimo potrebbe innanzitutto rivendicare quelle maturate sulle vendite concluse dal socio e dal funzionario.

Sull'ipotesi risarcitoria, l’avvocato Bianchi, deciso al contrario sulla questione delle provvigioni, diventa più cauto. È vero che la lesione dell'immagine professionale, per un agente, è particolarmente grave. E questo avviene inequivocabilmente, quando l'azienda scavalca il suo “portavoce”, svilendo il suo ruolo e vendendo a prezzi inferiori nella sua zona. Ma se l'ascoltatore dice di aver raggiunto comunque il target, un qualsiasi giudice dedurrebbe che la sua immagine professionale è ancora intatta. Certo, se l'azienda non gli avesse messo i bastoni tra le ruote, lui avrebbe potuto vendere di più, e raggiungere quel medesimo traguardo con minor sforzo e minor tempo. “Ma con i se e con i ma non si va in tribunale” sentenzia il nostro mentore legale. È d'altronde estremamente raro assistere, in un'aula giudiziaria, in materia agenziale, a sentenze che riconoscano un risarcimento all'agente: per lui sono già previste, a fine rapporto, le indennità – appunto un indennizzo per la perdita di clientela.

Va anche ricordata una norma (articolo 9 della legge 192 del 1998) che sancisce il divieto di abusare della dipendenza economica. Per questa legge, applicabile a tutti i contratti commerciali, compresi quelli di agenzia, quando un'azienda mandante abusa della dipendenza economica di un suo agente, questi potrebbe dedurre la nullità di quei patti che hanno determinato l'abuso.

Il caso classico è quello di un monomandatario, che ha un unico incarico, che si vede ridotto pesantemente il contenuto economico del contratto: qui sarebbe evidente l'abuso commesso dalla mandante, per cui, anche se in un primo momento la parte lesa accettasse, potrebbe, anche a posteriori, dedurre la nullità dell'accordo, con effetto retroattivo.

La dipendenza economica si valuta anche analizzando la reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di trovare sul mercato alternative soddisfacenti. Chiunque avesse accettato nel suo rapporto di agenzia delle condizioni estremamente gravose, sarà a questo punto a conoscenza che potrebbe, anche a distanza di tempo, applicare questa norma: l'accordo che ha determinato l'abuso sarà nullo, e il contratto si intenderà sciolto.


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