Come tutelarsi, in sede legale, contro il clima pesante, fatto di minacce, insulti e derisione vissuto in azienda da parte di tutta la rete commerciale? Frasi offensive e pesanti arrivano tramite e-mail agli agenti di commercio e a tutti i dipendenti e responsabili dell’azienda.
Sulla base dell’art. 595 del Codice Penale, come ricorda spesso l’avvocato penalista Valerio Colapaoli durante le trasmissioni di Radio Agenti.IT, chiunque insulti qualcun altro, di fronte a più persone, ledendo l'altrui reputazione, è punito con reclusione fino ad un anno o con ammenda fino a 1.032€.
Nel caso di una e-mail con contenuti offensivi, inviata a tutti i componenti dell’azienda, si ravvisa il requisito della divulgazione, mentre non sussiste quello della continenza verbale. La critica professionale, infatti, è sempre ammessa, come stabilito in molte sentenze della Cassazione, ma la stessa Corte stabilisce che non è mai ammissibile la critica alla persona, alla sua soggettività. Quindi, una critica, anche aspra, rivolta alla professionalità, sarebbe ammissibile: se un funzionario si rende conto di un comportamento illecito di un agente, ha tutto il diritto di avanzare rimostranze.
Attenzione però: se gli insulti e le accuse vengono rivolte come in questo caso alla totalità della rete vendita nessuno degli agenti potrebbe veramente sentirsi offeso e diffamato da quella che, in giurisprudenza, viene definita offesa alla categoria. Querele sporte a difesa di una categoria sono forzate, difficilmente con un seguito, visto che la legge parla chiaro: deve essere ben individuabile il destinatario delle offese.