Il patto di non concorrenza post contrattuale è l’accordo tra azienda mandante e agente di commercio Enasarco, contenuto nel contratto di agenzia firmato tra le parti, che stabilisce il divieto per l’agente di prendere mandati in concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.
Il patto di non concorrenza post contrattuale può avere una durata massima, stabilita per Legge, di 2 anni. Patti di non concorrenza superiori a questo periodo sono riportati automaticamente alla durata massima, anche se il contratto firmato prevede una durata più lunga.
Questa limitazione per l’agente di commercio deve essere retribuita dalla mandante, attraverso il pagamento di un’indennità, le cui modalità di conteggio sono stabilite dagli Accordi Economici Collettivi e dal Codice Civile.
Cosa succede in caso di disdetta del mandato da parte dell’agente in caso di pensionamento? L’indennità va riconosciuta comunque?
Ne parliamo in diretta alle 13:05 con l’avvocato Valerio Colapaoli, esperto in Diritto di Agenzia.
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