Gli insoluti fanno parte del lavoro degli agenti di commercio, la cui professionalità sta, anche, nell'evitarli quanto più possibile. Ma se ciò non fosse possibile, o se comunque l’attività di incasso non andasse a buon fine in tempi opportuni, l’azienda mandante potrebbe davvero addebitare all’agente le somme spese per recuperare il credito degli insolventi?
Oggi in trasmissione – alle 13:05 – il caso di due agenti di commercio: Fabio, a cui l’azienda chiede di farsi carico delle spese per il recupero crediti sugli insoluti dei suoi clienti, e Giusy a cui la mandante detrae una percentuale sulle provvigioni se gli insoluti superano una certa soglia del suo fatturato.
In diretta i consigli degli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli.
Il riassunto della puntata:
Sul tema degli insoluti dei clienti l'avvocato Lorenzo Bianchi, consulente legale di Obbiettivo Agenti, chiarisce subito che è utile ricordare che l'articolo 1746 del Codice Civile stabilisce il divieto della responsabilità, anche solo parziale, dell'agente per l'insolvenza di un cliente.
La domanda della monomandataria Giusy solleva la questione in trasmissione. L’agente di commercio si è sentita chiedere di garantire anche per i clienti in essere da parte della sua mandante, la quale decide di decurtare il 9% sul totale delle provvigioni se gli insoluti non risultano. inferiori al 5% del fatturato. Un comportamento punitivo, osserva amaro Davide. È assolutamente fuori luogo la decisione di talune mandanti che non pagano provvigioni maturate, o le decurtano, per gli insoluti su altri affari, sulla scorta del già citato riferimento normativo.
Ne deriva la non liceità della vecchia pratica dello star del credere: l'agente non è tenuto a garantire niente, tenendo anche in considerazione che il diritto provvigionale attualmente vigente in Italia è molto diverso da quello precedente al 1991 – anno in cui è entrata in vigore la direttiva comunitaria emanata nel 1986. Prima, la provvigione era legata al buon esito dell'affare: nel momento in cui l'agente riscuoteva, incassava quanto gli spettava. Attualmente, la legge ci dice che la provvigione deve essere corrisposta all'agente dal momento e nella misura in cui il cliente ha pagato o avrebbe dovuto farlo.
Tuttavia, una qualche forma di responsabilità, in capo all'agente, è ancora prevista dalla norma. Infatti, se si profila un affare di particolari natura e importo – si pensi a quantitativi molto superiori al consueto ordinati da un nuovo cliente, o una consegna logisticamente complicata – può essere stabilito eccezionalmente una sorta di star del credere. In tali casi, la mandante potrebbe chiedere all'agente una garanzia (per un importo che sia al massimo pari al doppio della provvigione) che, se data, e in caso di successo dell'affare, consentirebbe al collaboratore di ricevere un premio maggiore rispetto alla classica provvigione. Di contro, a fronte di un insuccesso, questi non solo perderebbe la provvigione, ma dovrebbe versare anche una penale, da calcolarsi sull'imponibile dell'affare sfumato.
Occorre sottolineare che ipotesi simili sono estremamente rare, tanto che se un agente si trovasse di fronte una tale clausola in un contratto, potrebbe firmare serenamente: la fattispecie sarà difficilmente applicata. L'avvocato Valerio Colapaoli, l'altro esperto in studio, è dell'avviso che una clausola del genere sarebbe illegittima, dato che l'affare di particolari importo e natura deve essere specificatamente determinato. Sarà necessario firmare una pattuizione aggiuntiva al riguardo.
Cosa dovrebbe fare allora Giusy, appurato che la mandante non si comporta a norma di legge? Da Obbiettivo Agenti vengono sempre consigli votati alla cautela e alla lungimiranza; Giusy deve valutare se vuole proseguire questo rapporto, e quindi sfoderare tutta la sua diplomazia in un colloquio informale laddove non volesse pregiudicarne la prosecuzione. E se poi, in un futuro più o meno lontano, l'agente decidesse di agire in maniera più incisiva, sappia che una clausola nulla, anche se firmata, è perfettamente impugnabile, nei termini della prescrizione.