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Enasarco > "Contributi volontari Enasarco, necessari per raggiungere il minimo di 20 anni di versamenti. C’è un tempo per fare la domanda? Come si calcola l’importo annuale dovuto?" a cura della Redazione > Radio Agenti

Enasarco | 09/10/2026 | 17:29
Contributi volontari Enasarco, necessari per raggiungere il minimo di 20 anni di versamenti. C’è un tempo per fare la domanda? Come si calcola l’importo annuale dovuto?
della Redazione

Per maturare la pensione Enasarco, che sia di vecchiaia o anticipata, è necessario un requisito minimo comune: aver versato almeno 20 anni di contributi Enasarco.

 

Può succedere che si scelga di interrompere l’attività di agente di commercio prima di aver raggiunto questo minimo contributivo, per qualsivoglia motivo. Per per evitare che ci si trovi nella situazione di non veder maturare la pensione Enasarco, esiste la possibilità di versare gli anni rimanenti tramite contribuzione volontaria.

 

Bisogna, però, fare attenzione alle tempistiche! Infatti, per iniziare i versamenti volontari il Regolamento Enasarco prevede un arco di tempo preciso. La domanda di prosecuzione volontaria deve essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività. Trascorso questo termine di decadenza il diritto alla contribuzione volontaria non potrà essere più esercitato.

 

Facciamo un esempio pratico: il mandato è cessato in data 31 luglio 2026. L’agente di commercio ha tempo fino al 31 dicembre 2028 per presentare domanda di versamenti volontari all’Enasarco, tramite la propria area riservata sul sito Enasarco. Dal 1° gennaio 2029, questa possibilità non sarà più ammessa.

 

Gli uffici della Fondazione, però, non possono procedere alla lavorazione della domanda presentata dall’agente se non è ancora trascorso il periodo utile a disposizione dei preponenti per effettuare il pagamento degli eventuali contributi relativi al trimestre in corso alla data di cessazione dell’attività di agenzia.

 

Quali sono i requisiti, oltre al limite temporale, per poter presentare domanda di prosecuzione volontaria all’Enasarco?

Le condizioni per essere ammessi alla contribuzione volontaria sono:

  1. la cessazione dell’attività di agenzia,
  2. almeno 5 anni di anzianità contributiva,
  3. almeno 3 anni, anche non consecutivi, di contributi nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività,
  4. la non titolarità di una pensione diretta Enasarco (invalidità, inabilità e – in futuro – rendita contributiva).

 

Come si calcola il contributo volontario dovuto?

Il calcolo ufficiale lo fa Enasarco una volta inviata la domanda, ma ci si può fare un’idea di massima seguendo queste indicazioni.

 

Un anno di contribuzione volontaria corrisponde alla media aritmetica annua delle provvigioni liquidate all’agente negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria anche non consecutivi (ovvero, l’ultimo triennio di anzianità contributiva).

 

Il versamento, in questo caso, sarà al 100% a carico dell’agente, che nel conteggio dovrà quindi considerare il 50% versato da lui e il 50% versato dall’azienda mandante in costanza di rapporto. Per tutti i mandati che ha avuto, anche contemporanei in caso di agenti plurimandatari.

 

Ecco un paio di esempi pratici, che riportano i conteggi sia per un agente monomandatario sia per un agente plurimandatario:

 

Quali sono le modalità di pagamento e le scadenze fissate per i contributi volontari?

 

  • Contributi relativi all’anno in corso

Il versamento va effettuato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, a pena di decadenza dal diritto alla prosecuzione stessa.

 

  • Periodi pregressi (contributi a copertura del periodo intercorso fra la cessazione dell’attività e quello di autorizzazione della domanda)

Il versamento va effettuato entro i successivi 90 giorni (pari a 180 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione).

Il mancato rispetto di questo termine non comporterà la decadenza della domanda di prosecuzione volontaria (a differenza del primo) ma costituirà comunque inadempimento, con conseguente possibilità per la Fondazione di assegnare un termine congruo per il pagamento – 20 giorni – trascorso il quale l’interessato non potrà più coprire i periodi pregressi fra la cessazione dell’attività e la domanda di autorizzazione.

 

  • Annualità successive all’autorizzazione

Si possono pagare in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno, oppure in 4 rate trimestrali (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre).

Nell’ipotesi di versamenti rateali il mancato rispetto delle scadenze intermedie non determina alcuna conseguenza purché il pagamento dell’importo annuo sia perfezionato entro il 30 novembre.

In ultimo, vi ricordiamo che la domanda per la prosecuzione volontaria si può presentare esclusivamente on line dalla propria area riservata sul sito Enasarco. La risposta dell’Ente vale anche come certificazione dei contributi effettivamente versati sul proprio conto previdenziale.

Hai altre domande sull’argomento? Scrivici al numero WhatsApp 329.672.55.62 oppure all’indirizzo e-mail: redazione@radioagenti.it

--- © Riproduzione riservata

 


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