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Fiscale > "Al via le domande per il bonus di 200€ per agenti di commercio e consulenti finanziari" a cura della Redazione > Radio Agenti

Fiscale | 26/09/2022 | 15:37 | aggiornato 26/09/2022 | 15:37
Al via le domande per il bonus di 200€ per agenti di commercio e consulenti finanziari
La domanda si presenta sul sito dell'INPS
della Redazione

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa ormai da tempo, gli Enti previdenziali possono dare finalmente il via alla presentazione delle domande per richiedere il bonus di 200€ destinato ad autonomi e professionisti e previsto dal Decreto Aiuti.

In ritardo rispetto all’orario preannunciato delle 12:00, sul sito dell’INPS è operativa l’area per presentare la domanda per il bonus dei 200€ anche per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari.

Gli agenti di commercio e i consulenti finanziari devono richiedere il bonus all’INPS o all’Enasarco?

In caso di doppia iscrizione a una cassa di previdenza priva e all’INPS, la richiesta andrà fatta all’INPS. È dunque anche il caso degli agenti di commercio, iscritti all’Enasarco e alla Gestione Commercianti, che dovranno inoltrare la loro richiesta tramite il sito dell’INPS. Per accedere sarà necessario essere dotati di SPID.

 

Sarà un click day?

A disposizione per tutti gli autonomi c’è un miliardo di euro: 600 milioni per il bonus di 200 euro (di cui 95,6 riservati ai liberi professionisti) e altri 412 milioni per i 150 euro (senza quote riservate). Sembra, dunque, che la capienza sia sufficiente per tutti e di conseguenza non sarà necessario precipitarsi nella presentazione della domanda.

 

Il contributo sarà comunque erogato in base all’ordine cronologico di avvenuta richiesta.

 

La scadenza ultima per fare richiesta del bonus è fissata al 30 novembre 2022.

 

La spesa per il contributo sarà sottoposta a monitoraggio: ogni settimana l’Inps e le altre casse di previdenza private invieranno un report sulle domande con i requisiti utili per l’erogazione e il Governo darà via libera o meno al pagamento, in base alla capienza del fondo ancora disponibile.

 

Come si presenta la domanda?

Accedendo al sito dell’INPS, tramite lo SPID.

Dalla home Si deve poi cliccare su Indennità una tantum 200€ - Domanda.

 

Per gli agenti di commercio, inquadrati correttamente dal punto di vista fiscale e quindi iscritti alla gestione commercianti, la domanda si presenta cliccando su Indennità una tantum per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori.

Indennità una tantum per i liberi professionisti è riservata agli iscritti in Gestione Separata INPS.


In alternativa:

Dall’home page del sito web www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Cliccare poi su Indennità una tantum per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori.

Indennità una tantum per i liberi professionisti è riservata agli iscritti in Gestione Separata INPS.


Quali sono i requisiti per presentare la richiesta del bonus di 200€?

I requisiti richiesti per la presentazione della domanda del bonus di 200€ per gli agenti di commercio sono:

 

  • Essere già iscritto alla Gestione autonoma e con posizione attiva alla data del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022;
  • Essere in possesso di partita IVA attiva alla medesima data del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022;
  • Aver effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 entro la data del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla Gestione di iscrizione. Per gli iscritti alla Gestione in qualità di coadiuvanti e coadiutori commercianti il requisito viene verificato sulla posizione del titolare. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  • Non essere titolari di pensione diretta;
  • Avere un reddito complessivo NON superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

 

È corretto affermare che i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso di regolarità contributiva?

No, non è necessario. In ordine ai versamenti, l’unico requisito richiesto è quello di avere almeno un versamento all’attivo, totale o parziale, relativo alla contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020, e nemmeno quello per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18 maggio 2022 (esempio i neoscritti INPS).

Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

 

Come si calcola il reddito complessivo? Quali sono i quadri di riferimento da consultare?

Il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2). Fonte: circolare INPS n. 103 del 26/09/2022

 

Se nel 2021 eri in ordinario o in semplificato, devi considerare il quadro RN, rigo RN1 colonna 1, sottrarre RN2 deduzione per abitazione principale e sottrarre RN3 (verificando di prendere da questo quadro solo gli importi dei contributi previdenziali INPS ed Enasarco).

Se nel 2021 eri in forfettario, nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1 è già compresa la deduzione dei contributi previdenziali INPS ed Enasarco. Quindi dal quadro RN, rigo RN1 colonna 1, dovrai sottrarre solo RN2 deduzione per abitazione principale.

 

Chi può ottenere i 150€ aggiuntivi, previsti dal Decreto?

A chi ha dichiarato un reddito pari o inferire a 20.000€ nel periodo d’imposta 2021 verrà aggiunto un ulteriore bonus di 150€.

Il bonus fa reddito e sarà tassato?

No, il bonus dei 200€ (più gli eventuali 150€) è esentasse.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

 

Per la presentazione delle istanze all’INPS, si potrà utilizzare la delega al cassetto previdenziale artigiani e commercianti?

La circolare INPS n. 103 del 26/09/2022 non specifica tale possibilità.

Hai altre domande? Scrivici al numero WhatsApp 329.672.55.62

--- © Riproduzione riservata


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