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AGGIORNAMENTO al 30/09/2021
Il 30 settembre il Consiglio dei Ministri ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.
In attesa dell’entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio, programmata per gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato una misura “ponte” che vedrà la sua attuazione nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre, con il compito proprio di traghettarci verso la norma definitiva. A questa misura sono stati assegnati 1.580 milioni di €.
L’assegno unico per i figli (legge n. 41/2021) sarà inizialmente riconosciuto ai soli nuclei familiari che ad oggi non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) e sino alla data del 31 dicembre 2021. A partire dal 2022, la misura sarà estesa universalmente.
A chi ha già diritto agli ANF sarà riconosciuta in automatico una maggiorazione di 37,50€ per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55€ per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Chi sono i destinatari dell’assegno “ponte”?
A beneficiare dell’assegno “ponte” saranno:
- le famiglie con lavoratori autonomi (in cui sono inclusi anche gli agenti di commercio)
- le famiglie con lavoratori dipendenti ad oggi esclusi dagli ANF per ragioni di reddito*
- le famiglie con disoccupati che hanno finito la NASpI
- le famiglie con beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare.
* L’ANF prende come riferimento il reddito, l’assegno Unico prende come riferimento l’ISEE.
Quali sono i requisiti necessari per fare richiesta dell’assegno “ponte”?
Il primo requisito è legato al reddito. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000€ annui. Inoltre, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio si deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia (IRPEF);
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età. (L’assegno sarà riconosciuto fino ai 18 anni di età);
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.
Come si calcola l’importo dell’assegno “ponte”?
L’assegno è riconosciuto su base mensile e varia in relazione al numero dei figli e al valore ISEE, secondo quanto indicato nella tabella allegata al decreto.
È comunque definito un importo massimo mensile per singolo figlio, pari a 167,50 €.
Gli importi riportati in tabella sono maggiorati di 50€ per ciascun figlio minore con disabilità.
ESEMPIO A)
- Isee 20.000€
- 1 figlio minore a carico
Importo assegno “ponte” totale/mese: 73,00 €
ESEMPIO B)
- Isee 30.000€
- 2 figli minori a carico
Importo assegno “ponte” per ciascun figlio/mese: 51,50 €
Importo totale/mese: 103,00 €
ESEMPIO C)
- Isee 25.000€
- 3 figli minori a carico
Importo assegno “ponte” per ciascun figlio/mese: 81,30 €
Importo totale/mese: 243,90 €
Presentazione della domanda per l’assegno “ponte”
La presentazione della domanda per ricevere l’assegno “ponte” va presentata all’Inps – in maniera telematica oppure tramite Caf o patronato – entro il 30 giugno 2021, con decorrenza dell’erogazione a partire dal 1° luglio.
C’è comunque tempo fino al 30 settembre 2021 per inoltrare la richiesta e vedersi riconosciute anche le mensilità arretrate di luglio, agosto e settembre.
Dal 1° ottobre invece non si avrà più diritto alle mensilità arretrate, ma solo a quelle a partire dal mese in cui si è presentata la domanda.
Erogazione dell’importo previsto dall’assegno “ponte”
L’assegno – che non concorre a formare la base imponibile Irpef – verrà erogato mediante accredito su IBAN del richiedente oppure mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
Compatibilità con altre misure di aiuto
L’assegno risulta compatibile con il con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome e dagli enti locali.
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