I buoni pasto sono un’indennità sostitutiva della mensa aziendale, quindi riservati esclusivamente ai dipendenti. L’azienda può acquistare in questo caso buoni pasto del valore massimo di 4€ se il buono è cartaceo, oppure di 8€ se il buono è elettronico. Rispettando questi importi, il buono pasto non è assoggettato a ritenute INPS ed IRPEF.
Un agente di commercio Enasarco o un consulente finanziario con dipendenti può, dunque, acquistare i buoni pasto per loro e scaricarne il costo.
Un agente di commercio o un consulente finanziario senza dipendenti non può, invece, dedurre il costo dei buoni pasto.
IL TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) stabilisce infatti che gli agenti di commercio possono dedurre le spese di ristorazione sostenute nell’esercizio della propria attività nella misura del 75% e detrarne l’iva al 100%. La spesa deve essere documentata con fattura dell’esercizio commerciale intestata all’agente. [Rif. art. 54, comma 5 TUIR].
L’Agenzia delle Entrate ha più volte contestato l’acquisto di buoni pasto da utilizzare per se stessi proprio in virtù del fatto che la normativa prevede già un metodo definito per dedurre tali spese, cioè tramite fattura e pagamento elettronico.
Né è tanto meno pensabile giustificare con l’Agenzia delle Entrate l’acquisto dei buoni pasto come strumento per pagare la classica spesa al supermercato dato che questo non è un costo inerente l’attività di agente di commercio.
Se dovessi decidere di non seguire i nostri consigli, ma di comprare ugualmente i buoni pasto e usarli per te stesso ricorda che le società fornitrici dei buoni pasto li emettono in automatico con iva al 4%, iva non idonea quando una partita iva usa il buono pasto come strumento di pagamento al bar o al ristorante. È consigliabile per questo contattare la società e farsi applicare l’iva al 10%.
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