
La polizza che copre gli eventi catastrofali, anche detta polizza CAT NAT, è un’assicurazione introdotta dalle Legge di Bilancio che, in origine, prevedeva un obbligo di sottoscrizione per le imprese entro e non oltre il 31 marzo 2025. Una proroga ha poi stabilito una scadenza differenziale in base alla tipologia di imprese.
Così per le grandi imprese la scadenza è rimasta fissa al 31 marzo 2025, mentre è stata prorogata al 1° ottobre per le medie imprese e al 31 dicembre per le piccole e micro imprese.
Un’avvertenza: questa guida è frutto dell’interpretazione dei nostri consulenti sulla base delle FAQ fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornate al 15 settembre 2025, che trovate nella pagina ufficiale e che potrebbero subire variazioni.
Che cosa copre una polizza CAT NAT?
Una polizza CAT NAT copre gli imprenditori da eventi straordinari, quali ad esempio alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e inondazioni. Tutti quegli eventi che possono mettere in discussione la continuità dell’attività lavorativa, creando ingenti danni ad immobili o beni dell’impresa stessa.
La polizza sottoscritta deve coprire interamente il possibile danno o deve avere una franchigia massima del 15%.
Quali sono i beni strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività che devono essere obbligatoriamente assicurati?
Terreni, fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi gli immobili costruiti senza autorizzazioni o permessi.
Chi ha l’obbligo di sottoscrivere una polizza CAT NAT?
Hanno l’obbligo tutte le imprese italiane o estere con sede operativa stabile in Italia.
Gli agenti di commercio sono tutti obbligati a sottoscrivere una polizza per gli eventi catastrofali?
Premessa: gli agenti di commercio sono imprese e sono iscritti al Registro delle Imprese. Ma approfondiamo nel dettaglio.
Partiamo dal presupposto che la maggior parte della platea che arriverà a leggere questa guida faccia parte dell’ultima tipologia, quella delle piccole e medie imprese, con scadenza dell’obbligo assicurativo al 31 dicembre 2025.
Piccole e micro imprese sono quelle ditte che hanno un totale attivo di bilancio inferiore a 450.000€ e ricavi netti inferiori a 900.000€ e meno di 10 dipendenti: la descrizione perfetta, dunque, della pressoché totalità maggioranza di agenti di commercio e consulenti finanziari.
Gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari sono imprenditori, esercitano dunque un’attività di impresa e sono iscritti al Registro delle Imprese (altro elemento richiesto per la sottoscrizione della polizza) e, pertanto, rientrano in questo obbligo se possiedono ed utilizzano nell’esercizio della propria attività beni strumentali oggetto di assicurazione obbligatoria.
Le automobili degli agenti di commercio rientrano tra i beni strumentali previsti nell’obbligo di copertura assicurativa?
No, le auto degli agenti di commercio non rientrano nella norma prevista dall’obbligo della sottoscrizione di polizza catastrofale.
Lo conferma anche una delle FAQ, la numero 10, pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
D. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
R. L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
L’ufficio degli agenti di commercio è tra i fabbricati su cui ricade l’obbligo della polizza eventi catastrofali?
Nel caso degli agenti di commercio, gli scenari che si presentano in maniera più ricorrente sono due:
- agenti che hanno un ufficio dedicato all’attività o una sala campionario dove ricevono anche i clienti, in affitto o di proprietà
- agenti che hanno l’ufficio e quindi la sede operativa dell’attività presso la propria abitazione, in affitto o di proprietà. L’ufficio occupa una porzione della casa.
Anche questa volta ci vengono in aiuto le FAQ fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nel caso di un’abitazione di proprietà, all’interno della quale l’agente di commercio ha dichiarato di avere il suo ufficio, a chiarire come comportarsi è la FAQ 8:
D. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali
R. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Nel caso di un’abitazione in affitto, all’interno della quale l’agente di commercio ha dichiarato di avere il suo ufficio, a chiarire come comportarsi è la FAQ 1:
D. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R. Come chiarito dalla norma […] l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali […] è riferito ai beni […] a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
[…] L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa […], anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Di prassi comunque, in caso di locazione dell’immobile, l’obbligo di stipula di tale polizza è dell’affittuario (conduttore/locatario), a meno che il proprietario non abbia già stipulato a monte una polizza che copra gli eventi catastrofali.
Ho un appartamento in un condominio che ha già stipulato una polizza che copre gli eventi catastrofali. Devo fare un’altra assicurazione sull’abitazione in cui la mia attività ha la sede legale?
No, non devi fare un’altra assicurazione se lo stabile è già assicurato. Per legge, un fabbricato già assicurato non può essere assicurato due volte per lo stesso evento, perché il risarcimento sarebbe comunque uno e uno solo.
È, però, necessario verificare la polizza già in essere sia conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla Legge che regola la copertura CAT NAT.
Chiedete all’amministratore di condominio, sia se esiste già una polizza sia i riferimenti e il contratto per la verifica.
Insieme al nostro legale, l’avvocato Valerio Colapaoli, abbiamo preparato una bozza di comunicazione da inviare all’amministratore per ottenere queste informazioni:
Egr. __________,
quale condomino/inquilino dello stabile sito in __città_____, via _____, all'interno del condominio "_____" da Lei amministrato, chiedo di sapere se l'immobile è coperto da polizza assicurativa contro danni catastrofali.
Per esigenze professionali, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.213/2023, ho necessità di avere una risposta, positiva o negativa che sia, entro il prossimo 1.1.2026.
Le chiedo di volermi inoltre indicare cortesemente i riferimenti della polizza e di inviarmi le condizioni di assicurazione.
Cordiali saluti,
Nome cognome
Data e firma
Se non stipulo la polizza per gli eventi catastrofali, pur avendone l’obbligo, che succede?
Non esiste un regime sanzionatorio. L’inadempimento comporta, però, l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Come è successo nel recente passato, in epoca Covid, in molti hanno goduto di contributi statali. Se fosse stato già in vigore l’obbligo di sottoscrizione della polizza CAT NAT e se non se non fosse sottoscritta una, non si sarebbe potuto accedere a quelle sovvenzioni.
Il contributo Enasarco per gli agenti di commercio che stipulano una polizza per eventi catastrofali
La Fondazione Enasarco eroga un contributo pari al 100% della spesa sostenuta, per un importo massimo di Euro 500,00 agli iscritti che nel corso del 2025 sottoscrivono contratti assicurativi a copertura dei danni a beni di direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano sul territorio nazionale.
Leggi le indicazioni su come ottenere il contributo Enasarco per la stipula di una polizza a copertura degli eventi catastrofali.
Per maggiori informazioni, scrivici al numero WhatsApp 329.672.55.62 o all’indirizzo e-mail redazione@radioagenti.it
Un’avvertenza: questa guida è frutto dell’interpretazione dei nostri consulenti sulla base delle FAQ fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornate al 15 settembre 2025, che trovate nella pagina ufficiale e che potrebbero subire variazioni.
--- © Riproduzione riservata







