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Per rispondere a questa domanda è necessario prendere in considerazione due aspetti, sia quello fiscale sia quello legale del quesito.
Dal punto di vista fiscale si possono acquistare e rivendere prodotti con la partita iva con cui si svolge l’attività di agente di commercio solo se si associa alla stessa partita iva anche il codice Ateco che identifica, appunto, la rivendita di prodotti.
Un contribuente può svolgere, infatti, diverse attività purché queste siano formalmente organizzate. E se la partita iva è univoca, sono i codici Ateco a identificare le attività differenti che si svolgono con quel numero di partita iva.
Le varie attività saranno gestite fiscalmente in maniera separata, riconducendo poi tutti i redditi prodotti in un’unica dichiarazione dei redditi.
Va verificata, inoltre, la necessità di richiedere eventuali autorizzazioni comunali (es. la SCIA) per l’apertura di un’attività di rivendita, al dettaglio o all’ingrosso.
In conclusione, dal punto di vista fiscale, non si può utilizzare la partita iva solo con il codice Ateco di agente di commercio per fare un’attività di compravendita di prodotti.
Come si aggiunge un codice Ateco alla partita iva?
È sufficiente presentare una dichiarazione di variazione dati in Agenzia delle Entrate e in Camera di commercio, avendo cura di indicare anche l’attività prevalente e l’attività o le attività secondarie.
Dal punto di vista legale, tutto il discorso fatto finora esaminando solo l’aspetto fiscale della domanda potrebbe decadere. In prima istanza, infatti, è necessario verificare che le attività alternative che si vorrebbero svolgere siano compatibili con l’attività di agente di commercio e con il contratto sottoscritto con la ditta mandante o con le ditte mandanti.
Per un agente monomandatario non esiste margine alcuno di discussione sulla possibilità di affiancare un’attività di acquisto e rivendita di prodotti. Il contratto da monomandatario non permette di svolgere alcuna ulteriore attività oltre a quella prevista dal suo contratto: non può fare nulla a parte l’agente di commercio con la sua preponente. Non può vendere autonomamente altri prodotti, non può avere altri mandati anche se questi non sono in concorrenza, non può fare nessun’altra attività perché è pagato dalla sua preponente per dedicare a lei tutto il suo tempo lavorativo.
Se un agente di commercio dovesse produrre altre fatture, oltre a quelle emesse verso la sua unica mandante, sarebbe questa la prova inconfutabile del suo inadempimento.
Per un agente plurimandatario la questione va, invece, analizzata sulla base dei prodotti che sarebbero acquistati e rivenduti con l’attività accessoria a quella di agente.
Nel silenzio del contratto di agenzia, l’obbligo di non operare in concorrenza con la propria preponente è implicito. Questo obbligo può essere derogato, ma deve essere indicato chiaramente in contratto.
In conclusione, dal punto di vista legale, a meno che un agente di commercio non sia esonerato dall’obbligo della non concorrenza non può di sicuro acquistare e rivendere i prodotti della sua stessa azienda o prodotti similari per foggia, mercato, destinazione e valore d’uso.
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