Fiscale |
25/02/2022
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17:18
Scadenze fiscali del 28 febbraio 2022 per gli agenti di commercio Enasarco
Da non dimenticare la scadenza della rata della Rottamazione-ter perché la misura agevolativa non decada
della Redazione
Al 28 febbraio sono fissate le ultime scadenze fiscali di questo secondo mese del 2022.
Gli agenti di commercio Enasarco organizzati in ditta individuale, società di persone e di capitali, nonché le aziende mandanti sono chiamati al:
- Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre 2021
Questa scadenza è prevista per i contribuenti in regime forfettario o per tutte quelle operazioni esenti IVA. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, tramite l’apposita funzionalità web sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Va utilizzato il modello F24 con modalità esclusivamente telematica indicando il codice tributo 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014.
- Pagamento della rata della Rottamazione-ter (Decreto Legge n. 119/2018)
Per mantenere i benefici della rottamazione, per il pagamento sono ammessi i cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
- Invio Lipe (Liquidazioni Periodiche IVA) relativa al quarto trimestre 2021 o invio dichiarazione IVA (esonerati i forfettari)
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2021.
- Invio domanda di riduzione del 35% della contribuzione INPS degli agenti di commercio in regime forfettario
Una volta fatta la domanda, non dovrà essere ripresentata negli anni successivi. In questo caso la riduzione sarà automatica. Sarà, invece, necessario presentare una domanda per la revoca della riduzione.
È importante fare una valutazione caso per caso con il proprio commercialista/consulente del lavoro per evitare di non raggiungere – con la riduzione - il minimo contributivo per l’accredito dell’intera annualità pensionistica.
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