Per le controversie d’agenzia, la corretta individuazione del foro di lite è piuttosto semplice. È infatti sufficiente distinguere tra agente di commercio persona fisica e agente di commercio persona giuridica.
Quanto detto vale esclusivamente per gli agenti «persona fisica».
Nel caso di agenti di commercio persone fisiche, non organizzati quindi in forma societaria, si applicano gli artt. 409 n. 3 (che stabilisce la competenza del Tribunale del Lavoro) e 413 c.p.c., il quale ultimo dispone che la competenza territoriale per le controversie di agenzia appartiene al giudice (del lavoro) «[…] nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente».
Il legislatore ha inoltre chiaramente dettato che «sono nulle le clausole derogative della competenza territoriale» (art. 413 c.p.c.). Pertanto una eventuale clausola contrattuale che stabilisca che la lite debba esser instaurata presso diverso Tribunale non ha alcun effetto.
Per gli agenti operanti in forma societaria, invece, il discorso si complica leggermente. In quest’ultimo caso infatti le parti, nel redigere il contratto, possono concordare che l’eventuale lite sia decisa da un diverso foro. E ciò in quanto, per la controversia che veda protagonista una «agenzia – società», non si applica la procedura del lavoro bensì quella ordinaria (e quindi non vige il divieto di deroga sopra
riportato e di cui all’art. 413 c.p.c.).
Per il caso quindi in cui, in contratto, sia stabilita la competenza del tribunale del territorio della preponente, per l’agenzia v’è necessità di trasferta. Tuttavia tale certezza giuridica è limitata.
La clausola contrattuale infatti deve attribuire al tribunale designato dalle parti «[…] competenza esclusiva» (come dispone l’art. 29 c.p.c.); e cioè, per chiarire, l’accordo deve escludere espressamente la possibilità di rivolgere la lite a tribunali diversi da quello individuato in contratto.
Dunque, la detta necessità di trasferta si realizza solo se in contratto è stabilita la «competenza esclusiva» del tribunale. Altrimenti «l’agenzia – società» può promuovere la causa anche innanzi al «suo» tribunale, nonostante il contratto ne indichi uno diverso.
Facciamo un esempio: se il contratto di agenzia recita: «Per ogni controversia [...] è competente in via esclusiva (oppure esclusivamente) il foro di Ancona» allora la causa dovrà esser promossa in Ancona. Se invece il contratto di agenzia recita: «Per ogni controversia […] è competente il foro di Ancona» allora la causa potrà farsi anche presso altro Tribunale, in quanto la clausola, così come formulata, non esclude che una delle parti possa adire un Tribunale diverso da quello di Ancona.
In sostanza, è come se non fosse stato indicato alcun foro. E opererà in primis il criterio di cui all’art. 1182 c.c.
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