L'azienda mandante per cui lavora Giancarlo è in campagna promozionale e propone allettanti sconti ai suoi clienti, con dei ribassi sul prezzo di listino. Questi allettanti sconti si vanno a riflettere sulle tasche dell'agente, al quale viene riproporzionata, al ribasso, la percentuale di provvigione. Sentendosi ingiustamente penalizzato, Giancarlo chiede ad Obbiettivo Agenti se questo sia possibile.
Che cosa risponderanno gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli? Appuntamento alle 13:05 a Obbiettivo Agenti.
Il riassunto della puntata:
I consulenti legali Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli forniscono l'assistenza richiesta dall'ascoltatore, partendo da due assunti diversi, ma non incoerenti. L’avvocato Bianchi richiama l'articolo 1372 del Codice Civile: questo sancisce che il contratto di agenzia ha forza di legge tra le parti. Ne deriva che, per modificare la legge, sia necessario l'assenso di entrambi. Quindi, la mandante non potrebbe modificare unilateralmente i termini degli accordi, a meno di non seguire la disciplina degli Accordi Economici Collettivi.
L’avvocato Colapaoli si riaggancia al discorso del collega: l'azienda preponente ha la facoltà di cambiare alcune condizioni, anche quelle che incidono sulla provvigione, ma seguendo alcuni parametri.
La modifica di lieve entità, inferiore al 5% rispetto al volume delle provvigioni dell'anno precedente, può essere applicata anche senza il consenso dell'agente, che deve avere un congruo periodo di preavviso invece laddove la modifica sia di media entità (tra il 5 e il 15%). La sensibile entità, oltre il 15%, comporta invece, oltre al preavviso, anche la possibilità, per l'agente, di rifiutare di proseguire il mandato, che si intenderebbe sciolto come per iniziativa della mandante, facendo quindi salve tutte le indennità maturate.
In ogni caso, i legali concordano nel non ritenere lecito il ribasso episodico delle provvigioni, legato ad una campagna promozionale.