
L'agente non è un semplice raccoglitore di ordini: quando si sposta da un punto all'altro della sua zona per incontrare i clienti e promuovere la merce, e conclude accordi che poi si rivelano infruttuosi per un difetto di comunicazione dell'azienda, senza nemmeno aver diritto alle provvigioni, niente lo rifonderà del tempo, e del carburante, investiti per nulla.
Cosa stabilisce la Legge per gli ordini che l’azienda rifiuta, ad esempio per mancanza di merce in magazzino?
Alle 13:05 ascolta la puntata in onda sull’app di #RadioAgenti.
Ospiti in studio: gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli, esperti in Diritto di Agenzia.
Il riassunto della puntata:
Roberto ritiene di aver diritto – diritto evidentemente negatogli – alle provvigioni su un ordine non andato a buon fine per l'assenza di merce in magazzino. Alla redazione di Obbiettivo Agenti racconta che, nel suo mercato, gli ordini raccolti hanno una risposta, un feedback dalla mandante, il giorno dopo.
La risposta degli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli è spiacevole per l'agente: il diritto alla provvigione in questo caso non sussiste.
E motivano la loro risposta partendo da un ragionamento sull'articolo 1749 del Codice Civile, che rende, per la mandante, obbligatorio informare l'agente dell'accettazione, o del rifiuto, dell'affare procurato, entro un termine temporale ragionevole. Termine temporale che viene reso più concreto dagli Accordi Economici Collettivi, che lo quantificano in 30 giorni – i legali ne approfittano per ricordare che il diritto agenziale è elastico, e questo è un riferimento standardizzato, che potrebbe non valere per tutti i mercati, ognuno dei quali potrebbe avere una propria ragionevolezza da opporre a quel dato. Dal racconto di Roberto, la mandante non sembra violare questo suo obbligo.
L'obbligo informativo, però, riguarda anche la necessità di informare la propria rete vendita, quando l'azienda presume di non poter far fronte a un certo numero di ordini, o rispetto alle scarse giacenze in magazzino. E questo si muove in parallelo con quei principi di lealtà, buona fede e trasparenza che dovrebbero essere sempre alla base di ogni contratto di agenzia.
L'agente non è un semplice raccoglitore di ordini: quando si sposta da un punto all'altro della sua zona per incontrare i clienti e promuovere la merce, e conclude accordi che poi si rivelano infruttuosi per un difetto di comunicazione dell'azienda, senza nemmeno aver diritto alle provvigioni, niente lo rifonderà del tempo, e del carburante, investiti per nulla.
“E se non fosse responsabilità dell'azienda, ma del fornitore, la mancata accettazione dell'ordine?” rilancia il conduttore Davide Ricci. Anche in questo caso, sarebbe difficile dimostrare il diritto retributivo dell'agente, concludono gli avvocati. Infatti, se l'articolo 1748 del Codice Civile, parafrasato allo scopo, salva le provvigioni sugli affari non conclusi per responsabilità della mandante, anche nel caso tratteggiato da Davide non ci sarebbe colpa dell'azienda. La colpa ricadrebbe sul fornitore.