Le indennità di fine rapporto spettano all’agente di commercio che riceve la disdetta del contratto di agenzia da parte della mandaante oppure che conclude il suo rapporto per pensionamento. Fa eccezione a questa regola solo il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) che viene sempre riconosciuto, anche nel caso in cui sia l’agente a dare disdetta del mandato.
Il Firr, l’indennità suppletiva di clientela e la meritocratica sono legati al fatturato prodotto, quindi alle provvigioni, nonché al numero di clienti esistenti e mantenuti nel corso del tempo o di nuova acquisizione.
Con il Covid, da marzo 2020, i fatturati della maggior parte degli agenti di commercio sono in forte calo e questo – ragionando a lungo termine – potrebbe portare anche a un calo delle indennità di fine rapporto spettanti.
Come e quanto influiranno i cali di fatturato sulle indennità di fine rapporto? Esiste un articolo di Legge che tuteli l’agente di commercio in questi casi eccezionali?
Alle 13:05 segui la diretta video su www.radioagenti.it/youtube
Ospiti della trasmissione: gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli, esperti in Diritto di Agenzia.
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