
Dopo la disdetta dal mandato, durante la lavorazione del preavviso, l’azienda non paga le provvigioni precedentemente maturate, adducendo la motivazione di scarse vendite e scarsi incassi per via del Covid, delle restrizioni e delle chiusure.
A questo punto, è facoltà dell’agente non lavorare il preavviso?
Alle 13:05 ascolta la puntata in onda sull’app di #RadioAgenti.
Ospiti in studio: gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli, esperti in Diritto di Agenzia.
Il riassunto della puntata:
Il periodo di lock down ha stravolto quella che non era certo un'economia florida, come quella italiana, danneggiandone profondamente anche settori trainanti, come il turismo e la ristorazione. Essendo gli agenti parte integrante del progetto di impresa delle proprie mandanti, stanno soffrendo profondamente questa crisi improvvisa. Clienti chiusi, provvigioni zero. Ci sono poi alcuni agenti che soffrono questo periodo di crisi in un vero e proprio limbo.
È Marco che interpella Obbiettivo Agenti: chiede consiglio agli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli su come uscirne.
Il limbo che vive Marco si chiama preavviso. Quest'ultimo, a seguito delle dimissioni, non ha ricevuto nulla delle provvigioni maturate dall'azienda né a marzo né in aprile, a causa, si giustifica la mandante, del blocco del mercato. E quindi Marco vorrebbe interrompere quel preavviso, che per legge dovrebbe durare altri tre mesi, per abbandonare la nave immediatamente.
Ricordiamo che il preavviso non è una facoltà, ma un diritto della parte che subisce il recesso. Se questo diritto non viene riconosciuto, in sua sostituzione è previsto un indennizzo di tipo economico. Gli avvocati si interrogano innanzitutto su come possa essere lavorabile un preavviso in cui tutti i clienti sono chiusi e inattivi – la mandante afferma di non poter saldare quanto dovuto perché non ha incassato nulla. Magari però il settore di questo agente permette un'attività di promozione anche in questo contesto, da remoto, per e-mail e telefono, che possa preparare a futuri ordini. Ma se il preavviso non può essere lavorato, allora Marco potrebbe ritenersi libero da subito.
Non conosciamo il mercato di riferimento di Marco, ma, se la mandante non ha incassato, farà sicuramente capo a uno di quei tanti settori bloccati. Se l'agente fosse arrivato alla fine del preavviso, e quindi il lock down avesse riguardato gli ultimi mesi del relativo periodo, sarebbe facile dirgli che si può liberare immediatamente. Ma se le attività del suo segmento riapriranno a breve, allora non sarebbe lecito farlo, perché il preavviso dura cinque mesi: avrebbe perso circa due mesi di vendite e provvigioni, ma potrebbe ricominciare presto a operare, per lavorare proficuamente gli ultimi tre.
L'istituto del preavviso serve a trovare un sostituto da parte di chi lo subisce. Il consiglio per Marco è di sondare l'interesse della mandante a farlo lavorare in questo periodo: se avesse già sostituito l'agente, probabilmente non sarebbe proficuo per lei mandare in giro a rappresentarla chi, verosimilmente, non ha più quelle grandi spinta e motivazione degli inizi, essendo agli sgoccioli del rapporto.
L'agente sostiene che, in questo periodo di ristrettezze, la mandante sta rifiutando di pagargli le provvigioni maturate, con ciò venendo meno a un proprio adempimento contrattuale. L'articolo 1460 del Codice Civile sancisce che, a fronte dell'inadempienza di una parte, l'altra parte può, a meno che ciò non sia contrario alla buona fede, rifiutarsi di sottostare ai propri obblighi. “In sostanza, se non mi paghi, io non lavoro” chiosa Bianchi.
Come muoversi allora? Marco potrà inviare una comunicazione formale in cui intimare il pagamento di quanto ratificato dagli estratti conto provvigionali entro un certo, preciso, orizzonte temporale, pena la risoluzione immediata del rapporto. In una risposta altrettanto formale che ci si attenderebbe, sarebbe assai difficile trovare l'ammissione, da parte dell'azienda, di voler trattenere l'agente senza pagargli quanto dovuto.