Oggi a Obbiettivo Agenti, in diretta a partire dalle 13:05, Davide Ricci e il consulente legale Lorenzo Bianchi affrontano il tema dello storno delle provvigioni, operato dalla mandante dell’ascoltatore che ha scritto alla redazione, sui premi maturati dai clienti.
La fattura premio del cliente corrisponde ad un ammanco per l'azienda che dunque si deve rivalere sull'agente, secondo la sua giustificazione. L'agente si è accorto casualmente di questo meccanismo, che viene perpetrato dalla mandante da circa venti anni ad ogni inizio anno, relativamente a quello precedente. Si può fare? È una pratica lecita?
Il riassunto della puntata:
Nei casi come quello raccontato dal nostro ascoltatore in trasmissione, in cui l’azienda storna le provvigioni sulle somme date ai clienti come premio, occorre innanzitutto tenere in considerazione chi è che stabilisce, ad ogni inizio anno, il premio con il cliente.
Se lo stabilisse l'agente stesso, poi questi non potrebbe lamentare la decurtazione della provvigione derivata da questo premio, differentemente da una situazione in cui fosse stata la mandante a pattuirlo.
D'altro canto, l'agente ha il compito di promuovere gli affari, che vengono poi conclusi dalla mandante, che accetta e stabilisce le condizioni del contratto. L'agente non ha il potere di stabilire i premi, ma nella prassi della vendita questi è perfettamente edotto su quella che sarà la sorte della sua misura retributiva, e quella misura retributiva sconterà l'incidenza dello sconto per il premio.
L’avvocato Lorenzo Bianchi cita delle sentenze che possono aiutare a leggere la vicenda, in particolare una del Tribunale di Roma, che si è pronunciato sull'illegittimità della condotta di una preponente, condannata a restituire tutte quelle differenze provvigionali negate a causa della sussistenza del premio.
Nella sua esperienza nel mondo dei rapporti di agenzia, Davide rammenta due fattispecie. In primis, la fattura promozionale, tipica del settore della GDO in cui i clienti ne fanno richiesta anche solo perché il prodotto venga messo in assortimento. In questa circostanza, su una fattura emessa direttamente dal cliente, non sembra possibile, e il legale lo conferma, decurtare le provvigioni all'agente.
Caso diverso è quello della nota di credito, che l'azienda rilascia al cliente per differenza di prezzo. Qui, sembra perfettamente coerente una differenza di provvigioni. Ovviamente, per essere certi della risposta, dallo studio si ricorda sempre che bisognerebbe leggere il contratto che origina la nota di credito, che costituisce la prova dell'inesecuzione di un contratto, per intero o in parte.
Se l'affare viene eseguito in parte, all'agente spetta, sulla parte non eseguita, una provvigione ridotta (che sarà intera sulla parte eseguita), e la nota di credito costituisce l'imponibile su cui calcolarla.
Ultimo aspetto da esplorare è quello della prescrizione, che, relativamente alle provvigioni, è quinquennale. In questo momento, l'ascoltatore potrebbe richiedere le differenze retributive degli ultimi 5 anni; se avesse inviato precedentemente anche una semplice mail per dichiarare il suo dissenso con la decurtazione rivendicando quanto dovutogli, avrebbe interrotto la prescrizione prima.