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Fiscale > "Assegno unico universale 2023, anche per gli agenti di commercio con figli a carico. Cosa fare per non perderlo?" a cura della Redazione > Radio Agenti

Fiscale | 11/01/2023 | 15:47 | aggiornato 11/01/2023 | 15:47
Assegno unico universale 2023, anche per gli agenti di commercio con figli a carico. Cosa fare per non perderlo?
Il rinnovo non è automatico: senza la presentazione dell’ISEE, infatti, l’importo percepito nel 2023 sarà pari al minimo
della Redazione

Lo scorso anno, a partire dal 1° gennaio 2022, è stata introdotta per la prima volta la possibilità di presentare la domanda per gli assegni familiari anche da parte dei lavoratori autonomi a partita iva – e quindi anche gli agenti di commercio –, possibilità che prima di questa data era riservata solo ai dipendenti.

L’assegno familiare nel frattempo ha cambiato nome ed è diventato l’assegno unico perché raccoglie in sé una serie di prestazioni economiche che prima andavano richieste separatamente.

Nell’assegno unico sono confluiti:

  • premio alla nascita o all’adozione
  • assegno di natalità (bonus bebè)
  • assegni al nucleo familiare (ANF)
  • assegni familiari
  • detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni

Resta invece fuori dall’assegno unico universale il bonus asilo nido che rimane invariato.

 

In che cosa consiste l’assegno unico universale?

L’assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari con figli di età fino ai 21 anni*, senza limitazioni dettate dalla condizione lavorativa dei genitori e dal reddito. Possono quindi accedervi: non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati.

Sarà erogato mensilmente dall’INPS tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, previa presentazione di apposita domanda.

 

* per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, l’assegno è previsto se ricorre una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale.

L’importo dell’assegno unico universale varia in base all’ISEE.

 

IMPORTANTE! Si può fare domanda anche senza presentare l’ISEE o si può non ripresentare l’ISEE 2023. In questo caso, però, l’importo spettante sarà pari al minimo previsto per ciascun figlio.

 

L’importo minimo dell’assegno unico va da 50€ a 175€ per ciascun figlio in base all'ISEE del nucleo familiare. Nel 2023 gli importi e le fasce ISEE potrebbero essere rivisti al rialzo, per via dell’aumento del tasso di inflazione. Le informazioni sui nuovi importi e fasce dovrebbero essere comunicate intorno alla metà del mese di gennaio.

 

Come gestire la richiesta di assegno unico universale nel 2023


IPOTESI 1

NON HAI MAI FATTO DOMANDA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?

Se non hai fatto prima d’ora alcuna domanda per ricevere l’assegno unico, dovrai presentare la domanda entro febbraio 2023. In questo modo, l’INPS procederà al calcolo del dovuto a partire dal 1° marzo 2023.

Hai comunque tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare la domanda e ricevere gli arretrati dal mese di marzo.


Se presenti la domanda dal 1° luglio 2023, la prestazione decorrerà dal mese successivo e non avrai diritto agli arretrati.

 

IMPORTANTE! Si può fare domanda anche senza presentare l’ISEE. In questo caso, però, l’importo spettante sarà pari al minimo previsto per ciascun figlio. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

 

IPOTESI 2

HAI GIÀ FATTO DOMANDA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E IL NUCLEO FAMILIARE NON È VARIATO?*

Se stai già ricevendo l’assegno unico e il nucleo familiare non è variato, non devi presentare una nuova domanda, ma solo l’ISEE entro la data di scadenza ultima per non perdere gli arretrati che è il 30 giugno 2023. L’aggiornamento sarà automatico.



IMPORTANTE! Si può anche decidere di non presentare un nuovo ISEE. In questo caso, però, l’importo spettante sarà pari al minimo previsto per ciascun figlio. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

 

 

IPOTESI 3

HAI GIÀ FATTO DOMANDA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE MA IL TUO NUCLEO FAMILIARE È VARIATO?*

Se stai già ricevendo l’assegno unico, ma il tuo nucleo familiare è variato devi presentare una nuova domanda e l'ISEE 2023 entro la data di scadenza ultima per non perdere gli arretrati che è il 30 giugno 2023.

 

IMPORTANTE! Si può fare domanda anche senza presentare l’ISEE. In questo caso, però, l’importo spettante sarà pari al minimo previsto per ciascun figlio. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

 

*Che cosa determina la variazione della domanda in relazione al nucleo familiare?

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

 

 Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Le maggiorazioni previste all’assegno unico universale

Nella circolare Inps n. 132 del 15/12/2022 si legge: "La legge di bilancio 2023 apporta significative modifiche agli importi spettanti alle famiglie beneficiarie di Assegno Unico e Universale con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età compresa tra uno e tre anni".

 

In particolare, per il 2023 è previsto:

  • l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150€ mensili a nucleo
  • l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000€
  • l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce ISEE di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

FAQ

1) Nel nucleo familiare entrambi i genitori lavorano: un genitore è a partita iva, l’altro è dipendente. Chi può richiedere l’assegno unico universale, uno solo o entrambi?

L’assegno è richiedibile da uno solo dei genitori, in maniera indifferente. In fase di compilazione della domanda si potrà scegliere se destinare l’intero importo sull’iban di un solo genitore o se dividere l’importo al 50% tra i due genitori, con accredito separato.

 

2) Se si fa richiesta di assegno unico universale, questo sostituisce le detrazioni fiscali per i figli a carico. Ciò significa che in dichiarazione dei redditi non si potranno più scaricare le spese per i figli carico (es: le spese mediche o scolastiche)?

L’assegno unico universale sostituisce le detrazioni per i figli a carico, ma non le spese che potranno essere ancora scaricate in dichiarazione dei redditi.

 

3) In caso di genitori separati o divorziati chi presenta la domanda e a chi spetta il contributo?

Se il figlio è in affidamento esclusivo, il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell’importo al 100%.

 

Chi ha la custodia condivisa può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’IBAN dell’altro genitore.

 

Nel caso di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Hai altre domande? Scrivi al numero WhatsApp di Radio Agenti 329.672.55.62


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