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Fiscale > "Assegno unico universale per i figli degli agenti di commercio " a cura della Redazione > Radio Agenti

Fiscale | 14/01/2022 | 18:11
Assegno unico universale per i figli degli agenti di commercio
Da 175€ a 50€ è l'importo minimo mensile per ciascun figlio in base all'ISEE del nucleo familiare
della Redazione

STAI CERCANDO LE INFORMAZIONI SULL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2023? Le trovi a questo link 

L’Assegno unico universale (AUU) arriva dopo la misura intermedia dell’assegno “ponte” che ha coperto il periodo giugno-dicembre 2021.

 

La vera novità introdotta dall’assegno unico universale è la possibilità di presentare la richiesta anche da parte di lavoratori autonomi a partita iva e non più solo da lavoratori dipendenti. Questo significa che dal 1° gennaio 2022 anche gli agenti di commercio potranno inoltrare la domanda. Potranno accedere a questa nuova misura, ad esempio, anche le famiglie con entrambi i genitori a partita iva, che fino ad oggi sono stati esclusi del tutto dalla possibilità di richiedere gli ANF.

 

Perché si chiama assegno unico universale?

È unico perché nasce con lo scopo di semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità. È universale perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

 

L’assegno unico universale raccoglie e sostituisce in una sola prestazione economica, erogata in base all’ISEE del nucleo familiare, il ventaglio di prestazioni prima esistenti:

 

  • premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani 800€);
  • assegno di natalità (bonus bebè)
  • assegni al nucleo familiare (ANF)
  • assegni familiari
  • detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni

Resta invece fuori dall’assegno unico universale il bonus asilo nido che rimane invariato.

 

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

 

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

 

In che cosa consiste l’assegno unico universale?
  • L’assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni, senza limitazioni dettate dalla condizione lavorativa dei genitori e dal reddito. Possono quindi accedervi: non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati.
  • Sarà erogato mensilmente dall’INPS tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, previa presentazione di apposita domanda.
  • L’importo dell’assegno unico universale varia in base all’ISEE.

IMPORTANTE! Si può fare domanda anche senza presentare l’ISEE. In questo caso l’importo spettante sarà pari al minimo previsto per ciascun figlio.

 

I requisiti per la presentazione della domanda

Per presentare la domanda di assegno unico universale, il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e che dovranno rimanere tali per tutta la durata dell’erogazione:

  • cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza e domicilio in Italia;
  • residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

 

Tempi per la presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio 2022 e in qualunque momento dell’anno.

 

Se accolte, danno diritto all’erogazione da marzo 2022 e fino a febbraio 2023. La domanda va ripresentata ogni anno.

 

Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno l'assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata:

  • accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico).
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Che cosa occorre per presentare la domanda

Per fare la domanda di assegno unico universale occorrono pochi documenti, da presentare con autocertificazione:

  • composizione del nucleo familiare e numero di figli
  • luogo di residenza dei membri del nucleo familiare
  • IBAN di uno o di entrambi i genitori

A queste autocertificazioni va aggiunto:

  • ISSE aggiornato 2022 (non obbligatorio)
Come si calcola l’importo dell’assegno unico universale?

L’assegno è riconosciuto su base mensile e varia in relazione al numero dei figli e al valore ISEE, secondo quanto indicato nella nuova tabella allegata al decreto.

 

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000€ spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175€. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi sui 50€ mensili per ciascun figlio in caso di ISEE pari o superiori a 40.000€.

 

Agli importi base si sommano varie maggiorazioni per:

1) ogni figlio successivo al secondo

2) famiglie numerose

3) figli con disabilità

4) madri di età inferiore ai 21 anni

5) nuclei familiari con due percettori di reddito.

 

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000€.

 

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

 

ATTENZIONE! Se si decide di non presentare l’ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tabella con dicitura “da 40 mila euro”.

 

Esempi di calcolo

 

ESEMPIO A)

  • Isee 30.000€
  • 1 figlio minore a carico
  • Entrambi i genitori che lavorano (secondo percettore di reddito)

Importo assegno unico universale totale/mese: 100€+12€=112€

 

ESEMPIO B)

  • Isee 25.000€
  • 2 figli minori a carico
  • Un solo genitore che lavora

Importo assegno unico universale totale/mese: 125€+125€=250€

 

ESEMPIO C)

  • Isee 25.000€
  • 1 figlio disabile di 22 anni

Importo assegno unico universale totale/mese: 61€

Nel nucleo familiare entrambi i genitori lavorano: un genitore è a partita iva, l’altro è dipendente. Chi può richiedere l’assegno unico universale, uno solo o entrambi?

L’assegno è richiedibile da uno solo dei genitori, in maniera indifferente. In fase di compilazione della domanda si potrà scegliere se destinare l’intero importo sull’iban di un solo genitore o se dividere l’importo al 50% tra i due genitori, con accredito separato.

 

Se si fa richiesta di assegno unico universale, questo sostituisce le detrazioni fiscali per i figli a carico. Ciò significa che in dichiarazione dei redditi non si potranno più scaricare le spese per i figli carico (es: le spese mediche o scolastiche)?

L’assegno unico universale sostituisce le detrazioni per i figli a carico, ma non le spese che potranno essere ancora scaricate in dichiarazione dei redditi.

 

In caso di genitori separati o divorziati chi presenta la domanda e a chi spetta il contributo?

Se il figlio è in affidamento esclusivo, il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell’importo al 100%.

 

Chi ha la custodia condivisa può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’IBAN dell’altro genitore.

 

Nel caso di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

--- © Riproduzione riservata

 


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