Rientra nella libertà dell'azienda mandante variare il contenuto economico del contratto di agenzia, in quanto ciò attiene all'autodeterminazione nei suoi indirizzi commerciali. La variazione può interessare le provvigioni, la zona, i prodotti e il portafoglio clienti. Questa consapevolezza sembra però esporre l'agente a decisioni unilaterali dell'azienda senza poter far nulla. Qualche tutela esiste, in base a quanto la variazione del contratto di agenzia incide sul fatturato annuale dell’agente di commercio. Vediamole insieme.
Cosa si intende per variazione contrattuale
Si definisce variazione contrattuale ogni modifica che vada a incidere sulla retribuzione dell’agente. Quindi una riduzione della zona, la rimozione di uno o più clienti dal portafoglio dell'agente, l'eliminazione di un prodotto o di una linea di prodotti tra quelli a lui affidati e, ovviamente, la percentuale di provvigioni sono fattori che determinano una modifica, peggiorativa, delle aspettative che l'agente può avere rispetto ai suoi compensi. Fattori che possono, e devono, essere numericamente quantificati.
Le variazioni del contratto di agenzia non sono tutte uguali
Le variazioni che una mandante decide di apportare al contratto di agenzia sottoscritto con il suo agente di commercio non sono tutte uguali, in quanto possono incidere in maniera diversa sul fatturato annuale.
Possono essere dunque di lieve, media, e sensibile entità, e a definirle in un modo o in un altro sono le precise percentuali stabilite dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).
Sia quello del commercio, sia quello del settore industria, definiscono variazione di lieve entità quella che si può quantificare tra lo 0 e il 5 % sulla base dei compensi ricevuti dall'agente nel corso dell'anno precedente. In questo caso, è sufficiente una semplice comunicazione – per iscritto – al riguardo da parte della preponente e la variazione sarà attiva da subito.
Per quanto riguarda la media entità, si verifica una prima distinzione, e cominciano le differenze tra industria e commercio.
L'AEC settore industria quantifica la media entità in una forbice che va dal 5 al 15%, e prevede la necessità di un preavviso che varia tra i due mesi per i plurimandatari e i quattro mesi per i monomandatari.
L'AEC settore commercio definisce variazione di media entità quella che va tra il 5 e il 20%, comportando anche in questo caso un preavviso che varia tra i due mesi per i plurimandatari e i quattro mesi per i monomandatari.
La sensibile entità è invece oltre il 15% nel settore industria e oltre il 20% per il commercio: il preavviso spettante all'agente è lo stesso del caso di risoluzione del mandato.
Nel caso di media e sensibile entità per il contratto industria e nel caso di sensibile entità per quello del commercio, il preavviso può aiutare l'agente a decidere, con la sicurezza che gli deriva dal fatto che una mancata accettazione da parte sua configurerebbe una chiusura come per iniziativa della mandante, con la conseguente salvaguardia del diritto alle indennità di fine rapporto.
È importante ricordare che la decisione di non accettare la variazione contrattuale, in questi ultimi due casi, deve essere comunicata – per iscritto – alla mandante entro 30 giorni per aver garantito il riconoscimento delle indennità di fine rapporto.
Le variazioni di lieve entità ripetute nel tempo: quali tutele?
Se l'agente, da una parte, si sente tutelato nel poter rifiutare un'eccessiva variazione, è anche vero che alcune aziende, con comportamenti poco onesti e trasparenti, operano nel corso del tempo delle micro variazioni di lieve entità, che sommate poi determinano alla lunga un grande disagio per l'agente di commercio: un ulteriore meccanismo di tutela introdotto dagli AEC prevede che tutte le variazioni lievi, operate in un periodo di 18 mesi per il plurimandatario e di 24 mesi per il monomandatario, si configurino come un'unica variazione. La cui portata deve quindi essere calcolata nella totalità.
I consulenti legali di Radio Agenti ribadiscono sovente che quello che sarebbe opportuno introdurre è una motivazione da fornire per l’applicazione delle variazioni contrattuali. Spesso queste sono motivate dal solo libero arbitrio della direzione aziendale, mentre dovrebbero muovere da comprovate esigenze tecnico commerciali.
Il rifiuto o l'accettazione delle variazioni del contratto di agenzia
Come anticipato, perché l'azienda possa applicare delle variazioni di lieve entità (e media nel contratto del commercio), è sufficiente una semplice comunicazione scritta. L'agente è costretto a sottostare? Ovviamente no, ma, se rifiutasse di proseguire a queste condizioni, il mandato si scioglierebbe per sua iniziativa e perderebbe dunque il suo diritto alle indennità.
Per la sensibile e la media entità (quest’ultima solo per il contratto industria), l'azienda preponente è tenuta a fornire un preavviso, quantificato con i criteri di cui abbiamo parlato sopra. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione l'agente può opporre un suo rifiuto, oltre il quale tale diniego risulterebbe tardivo. Durante il periodo dell’intero preavviso, le provvigioni riconosciute saranno piene e su queste non saranno applicate le variazioni proposte.
Queste comunicazioni di cui parliamo devono rifuggire l'oralità: possono essere inoltrate a mezzo PEC, in quanto un semplice colloquio de visu non avrebbe la formalità necessaria. Attenzione anche a non lavorare, con le nuove provvigioni, se queste non risultano gradite: infatti, questo costituirebbe un'accettazione, e sarebbe molto difficile, in seguito, reclamare qualcosa al riguardo.
L'azienda mandante ti ha comunicato una variazione contrattuale non rispettando quanto previsto dalla Legge e indicato in questo articolo? Hai bisogno di assistenza legale? Scrivici a [email protected] oppure al numero WhatsApp 329.672.55.62
--- © Riproduzione riservata