
Con Lorenzo Bianchi, avvocato specializzato in Diritto di Agenzia, parleremo oggi di provvigioni, la cui riduzione è regolamentata dall’Accordo Economico Collettivo (AEC).
Nella seconda parte della puntata:
Scordati di guardare l'orologio: non è mai troppo tardi se non sei tu a pensare che lo sia!
con Davide Ricci ed Elisa Pagin
Il riassunto della puntata:
La riduzione delle provvigioni dell’Agente di Commercio è regolamentata dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).
Cosa dice l’AEC in materia?
Il preponente può ridurre il contenuto economico del contratto di agenzia, incidendo sulla misura delle provvigioni, sul territorio, sull’elenco dei clienti e su quello dei prodotti, cioè su tutti quegli elementi che vanno a modificare la retribuzione dell’Agente.
Il Contratto Collettivo consente quindi al preponente di variare – riducendola – anche la provvigione all’Agente. Per farlo il preponente deve inviare all’Agente una comunicazione scritta, in cui si concede all’Agente stesso il preavviso. L’Agente alla ricezione della comunicazione valuterà se e come proseguire il rapporto, eventualmente rifiutando anche la variazione.
In termini di legge, la variazione si può rifiutare se è “sensibile”.
Per il Contratto Collettivo del Commercio la variazione risulta “sensibile” se supera il limite del 20%;
il Contratto Collettivo dell’Industria, invece, fissa come limite il 5%.
Se l’Agente rifiuta, spirato il periodo di preavviso, il contratto cesserà ad iniziativa del mandante, ipotesi diversa dalla giusta causa. In questo modo l’Agente preserverà il diritto a tutte le indennità spettanti.