Si tratta di quella documentazione che l’azienda spedisce all’agente di commercio e in cui attesta che gli sono state liquidate determinate provvigioni nell’anno e su cui sono state applicate le relative ritenute.
Risponde l'ospite della puntata di oggi, l'avvocato Gianluca Bellardini.
Il riassunto della puntata:
Per la liquidazione sono sufficienti le certificazioni dei compensi ricevuti?
Le certificazioni sulle ritenute operate dal monte provvigionale di un agente sono quella documentazione che l’azienda spedisce all’agente di commercio e in cui attesta che gli sono state liquidate determinate provvigioni nell’anno e su cui sono state applicate le relative ritenute. Si tratta di una documentazione più che utile perché redatta e spedita dalla preponente la quale la rilascia ai fini fiscali. È quindi difficile che la preponente stessa la contesti. Se esistono altri documenti che comprovano ulteriormente il monte provvigionale spettante all’agente, il consiglio è quello di conservarli tutti, come documentazione probabotaria.
Le certificazioni hanno anche una caratteristica di obbligatorietà da parte della mandante perché esiste un meccanismo di sostituzione d’imposta per il quale alcune somme – sia a titolo fiscale sia previdenziale (ad esempio i contributi Enasarco) – non sono immediatamente versate dall’agente, ma sono trattenute dall’imponibile provvigionale. L’azienda nel momento in cui opera le trattenute deve subito dopo riversarle.
È importante a tal proposito che l’agente di commercio verifichi sempre, ad esempio, la propria posizione previdenziale Enasarco e i versamenti Firr da parte dell’azienda, senza dare per scontato che la mandante provveda al versamento. I crediti di natura previdenziale hanno una prescrizione quinquennale, passato questo termine le trattenute vengono perse, venendo meno il diritto dell’agente al colmare l’omissione contributiva.