A fine settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti forfettari una comunicazione relativa al periodo di imposta 2021. I destinatari della comunicazione sono tutti coloro che hanno omesso di compilare il quadro RS dell’Unico 2022 con gli elementi informativi obbligatori che la normativa vigente richiede (Rif. Legge n. 190/2014 art. 1 comma 73).
Come è arrivata la comunicazione?
Non a tutti allo stesso modo. A molti è stata inviata tramite pec, ma a molti altri è stata esclusivamente depositata nel cassetto fiscale. Se non hai ricevuto alcuna pec, ti consigliamo di entrare nel tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate e cliccare sulla sezione “L’Agenzia scrive”. Il nome della comunicazione è “Invito alla compliance”.
Quali sono i dati che gli agenti di commercio avrebbero dovuto indicare nel quadro RS?
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate riguarda a conti fatti solo di una irregolarità formale, non si tratta invece di errori sul calcolo dell’imposta sostitutiva versata che va sempre calcolata in maniera forfettaria. Di conseguenza, anche la sanzione prevista dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è per un eventuale errore formale commesso.
Per gli agenti di commercio Enasarco in forfettario che non hanno dichiarato determinati costi, se esistenti, il riferimento all’omissione riguarda i righi relativi al lavoro d’impresa. In particolare i righi RS375 a RS381:
RIGO RS375: numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta.
In questa sezione, gli agenti di commercio Enasarco e i consulenti finanziari avrebbero dovuto inserire le informazioni relative alle auto intestate alla partita iva o che vengono utilizzate per fini lavorativi, es. l’auto aziendale (la normativa indica infatti “veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo”).
Se hai acquistato un’auto come privato perché in forfettario non hai ritenuto opportuno intestarla alla società, non scaricandone i costi in alcun modo, il quadro RS non va compilato.
Sarebbe comunque opportuno, data la natura dell’attività di agente di commercio, avere sempre un’auto intestata alla società. O in caso di auto acquistata come privato sarebbe opportuno avere un documento civilistico (contratto) che riconduca l’utilizzo di un’auto all’attività di agente o consulente finanziario.
RIGO RS376: ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, nonché i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.
In questa sezione, gli agenti di commercio Enasarco e i consulenti finanziari avrebbero dovuto inserire ad esempio le spese telefoniche intestate alla società e quelle dell’energia elettrica, anche qui se in possesso di un contratto intestato alla partita iva o quelle di un’abitazione provata che venga adibita in parte ad ufficio.
RIGO RS377: costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda, le royalties.
In questa sezione, gli agenti di commercio Enasarco e i consulenti finanziari avrebbero dovuto inserire i costi di un eventuale ufficio in affitto per l’attività o, caso di certo più frequente, i costi di un’auto o un mezzo a noleggio.
RIGO RS378: ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
In questa sezione, gli agenti di commercio Enasarco e i consulenti finanziari avrebbero dovuto inserire i costi per i rifornimenti di carburante.
Se non hai spese di questo tipo (o meglio se hai deciso di non fatturarli), questo rigo non va compilato. È assolutamente sconsigliato riempire il rigo con una spesa complessiva stimata, magari sulla base di rifornimenti fatti con pagamento tracciato.
Esiste una normativa che esonera gli agenti di commercio in forfettario dal farsi fatturare le spese per l’attività (carburante, pasti, acquisto e manutenzione auto…)?
Un agente di commercio in forfettario dichiara il proprio reddito in maniera forfettaria, in base al coefficiente di redditività della sua categoria (62%). Per questo, anche con nessuna spesa per l’attività documentata, avrà una deduzione dei costi pari al 38%.
Per i consulenti finanziari il coefficiente di redditività è pari al 78%, che corrisponde a una deduzione forfettaria del 22%.
Nonostante ciò, nonostante il fatto di non dedurre i costi in base alle fatture, un agente di commercio o un consulente finanziario non sono esonerati dal documentare i costi sostenuti per l’attività. Una dimostrazione è, appunto, il fatto che nelle indicazioni ministeriali per la compilazione dell’Unico, esista anche l’indicazione di compilare il quadro RS con i costi documentati. Tanto che la lettera dell’Agenzia delle Entrate viene inviata perché risulta un quadro obbligatorio da compilare che però è rimasto vuoto.
Come si deve comportare chi non ha costi documentati per le spese dell’attività?
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate pone chiaramente su un piano differente i contribuenti forfettari. A giudicare da quello che si può leggere, i casi possibili sono diversi:
1) Sono un agente di commercio che ha continuato a farsi fatturare le spese dell’attività, ho dunque spese documentate, ma il quadro RS non è stato compilato. In questo caso, andava compilato e quindi è opportuno procedere seguendo le indicazioni dell’Agenzia per il ravvedimento operoso.
2) Sono un agente di commercio che non ha alcuna fattura per le spese dell’attività, non ho dunque spese documentate e il campo RS non è stato compilato. In questo caso sei nella condizione indicata dall’Agenzia in questo punto: “Se ritiene di non essere tenuto a riportare questi dati nel quadro RS, che deve essere compilato dai contribuenti che applicano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, la invitiamo a non tenere conto di questa lettera”.
La sanzione
La sanzione prevista per la mancata compilazione del quadro RS è di 250€.
Per chi procede al ravvedimento operoso entro il 2 ottobre 2023 è ridotta a 13,90€.
Per chi la paga entro il 30 novembre 2023 è ridotta di un ottavo e ammonterebbe quindi a 31,25€.
Per chi la paga entro il 30 novembre 2024 è ridotta di un settimo e ammonterebbe quindi a 35,72€.
Il suggerimento di Radio Agenti
Considerate le tempistiche a disposizione e le cifre di cui si parla, il suggerimento di Radio Agenti è di aspettare fino all’ultimo momento per il pagamento della sanzione. Si sta ancora parlando di possibili proroghe e si attendono le istruzioni richieste dai consulenti anche sulla corretta compilazione dei documenti per il ravvedimento operoso.
Hai ulteriori domande sull’argomento? Scrivici a [email protected] oppure al numero WhatsApp 329.672.55.62
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