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Fiscale > "Un agente di commercio o un consulente finanziario sono soggetti al pagamento dell’IRAP?" a cura della Redazione > Radio Agenti

Fiscale | 20/10/2021 | 17:24
Un agente di commercio o un consulente finanziario sono soggetti al pagamento dell’IRAP?
Tra gli agenti di commercio c'è sempre una particolare confusione sulla necessità o meno di pagare l'IRAP. Cerchiamo di fare chiarezza
della Redazione

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, meglio nota con l'acronimo IRAP, è stata introdotta nell'ormai lontano 1997 ed “è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” secondo la definizione presente nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non è così amata dai contribuenti italiani, già vessati da un fisco particolarmente intransigente quale quello del nostro Paese. In particolar modo, tra gli agenti di commercio e i consulenti finanziari vige una particolare confusione sulla necessità o meno di pagare questa imposta. Confusione che nasce spesso dalle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, che ha pronunciato verdetti a volte non coerenti tra di loro, anzi del tutto opposti e in contraddizione.

 

Chi è soggetto al pagamento dell’IRAP?

Tre sono i requisiti soggettivi che ci aiutano a capire chi debba pagare o meno l’IRAP. Con il susseguirsi degli anni e delle sentenze della Cassazione sull’argomento, via via i requisiti soggettivi sono stati spiegati e determinati sempre meglio, con le dovute eccezioni.

Paga l'IRAP chi è dotato di un’autonoma organizzazione, che si configura nel caso di sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) Possesso di una sede operativa dedicata esclusivamente all’attività che si evince dalla presenza di un contratto di affitto per un ufficio nel caso degli agenti di commercio e di un negozio finanziario nel caso dei consulenti finanziari.

 

Specifichiamo meglio: quando si inizia l’attività, in Agenzia delle Entrate e in Camera di Commercio si devono dichiarare la sede legale e quella operativa. Per una persona fisica la sede legale corrisponde alla residenza anagrafica. La sede operativa è, invece, il luogo di esercizio dell’attività. Nel caso di un ufficio dedicato all’attività o di un negozio finanziario andrà indicato questo indirizzo come sede operativa, in modo da scaricare totalmente anche tutte le spese legate a questa struttura.

 

La maggior parte degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari hanno la sede operativa presso la propria residenza. In questo caso non si dispone, dunque, di un’autonoma organizzazione.

2) Possesso di beni strumentali di elevato e rilevante valore. È il caso di attrezzature e impianti di importi rilevanti.

Un agente di commercio o un consulente finanziario che esercitano l’attività disponendo di un’automobile, un cellulare e un pc non si può certo dire che dispongano di beni strumentali di importo rilevante.

3) Assunzione di uno o più dipendenti.

Negli anni la Cassazione ha specificato di più su questo punto. Se il dipendente assunto, anche da un agente di commercio o da un consulente finanziario in ditta individuale, svolge mansione accessoria alle vendite o alla produzione specifica del servizio, questo non rende il soggetto passivo IRAP. Se il dipendente invece partecipa attivamente alla produzione del servizio, allora l’agente di commercio o il consulente finanziario saranno soggetti passivi IRAP.

Per fare un esempio concreto, una segretaria svolge una mansione accessoria; un commerciale svolge una funzione propedeutica alle vendite.

Nella casistica più diffusa in cui la sede legale e quella operativa coincidono, l’agente di commercio o il consulente hanno un’auto, un cellulare e un pc, svolgono la propria attività presso i clienti e non hanno dipendenti, il pagamento dell’IRAP non è dovuto.

 

Se mi rendo conto di aver versato indebitamente l'IRAP, come mi comporto? Posso chiedere un rimborso?

È necessario richiedere un rimborso, che può riguardare i versamenti indebitamente versati nei 48 mesi precedenti all'istanza di richiesta di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha tempo 90 giorni per rispondere, e a questo punto si profilano tre possibili scenari:

 

  • l'Agenzia delle Entrate rileva l'errore e procede con un rimborso;
  • l'Agenzia delle Entrate continua a considerare il contribuente un soggetto passivo e quindi dichiara l'impossibilità di procedere ad un rimborso;
  • l'Agenzia delle Entrate non risponde nei tempi prestabiliti, equivalendo la mancata risposta ad un diniego rispetto all'istanza presentata.

 

Nelle ultime due eventualità, il contribuente certo delle proprie ragioni può procedere con un iter preciso e cercare di far valere i propri diritti. Può accedere alla Commissione Tributaria Provinciale e poi a quella Regionale mediante l'ausilio di un consulente/commercialista. Il terzo grado di giudizio è costituito dalla Cassazione, in cui “intermediario” deve essere necessariamente un avvocato cassazionista.

 

Se ho un dipendente che svolge attività di segreteria, sono considerato soggetto passivo e devo pagare l'IRAP?

Un agente di commercio che opera come persona fisica può decidere di assumere un dipendente che svolga un'attività accessoria rispetto a quella principale, senza che questo lo renda un soggetto passivo.

 

Il contribuente in regime forfettario deve pagare l'IRAP?

No, in quanto chi aderisce a questo regime semplificato versa un'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% nei primi 5 anni di attività, sempre che il volume d’affari non sia superiore a 65.000€) che, come dice il suo stesso nome, sostituisce tutte le altre imposte e tributi.

E se non sei un agente o un consulente finanziario persona fisica, ma organizzato in società sei soggetto al pagamento dell’IRAP? Leggi questo articolo.

 

Non sai se sei tenuto al pagamento dell’IRAP o meno e vorresti una consulenza? Oppure hai bisogno di essere seguito nella pratica di rimborso? Contattaci!


--- © Riproduzione riservata

Tag: IRAP

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