L’indennità suppletiva di clientela fa parte delle indennità di fine rapporto che spettano – se maturate – all’agente di commercio Enasarco che riceve disdetta del mandato dall’azienda, dà disdetta lui stesso ma per giusta causa oppure invia disdetta all’azienda per pensionamento.
Non è, dunque, dovuta in caso di normale disdetta del mandato da parte dell’agente di commercio.
Come effettuare il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela?
L’indennità suppletiva di clientela si calcola sull’ammontare complessivo delle provvigioni maturate dall’agente di commercio, anche se queste non sono state ancora effettivamente pagate. Rientrano nel computo anche eventuali altre somme corrisposte a titolo di fissi mensili, anticipi provvigionali, premi e rimborsi spese.
Gli AEC (Accordi Economici Collettivi) prevedono un sistema a scaglioni che varia in base agli anni di durata del contratto di agenzia.
Il primo step prevede che l’indennità suppletiva di clientela sia pari al 3% sull’ammontare di tutte le somme maturate nei primi 3 anni di contratto di agenzia.
Dal quarto al sesto anno nel calcolo si aggiunge un ulteriore 0,5%, pari quindi al 3,5% totale.
Dal sesto anno in poi e fino alla fine della durata del contratto un ulteriore 0,5%, pari quindi a un 4% totale.
Sull’ultimo step va fatta una distinzione tra l’AEC Commercio e l’AEC Industria.
Mentre il primo riconosce la percentuale prevista su tutte le provvigioni maturate e le altre somme senza un limite, l’AEC Industria mette un tetto massimo pari a 45.000€ di provvigioni maturate durante l’anno.
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