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Legale > "Le indennità di fine rapporto in caso di pensionamento dell’agente di commercio non sono più scontate. Lo dice la Cassazione" di Valerio Colapaoli > Radio Agenti

Legale | 20/10/2023 | 08:36
Le indennità di fine rapporto in caso di pensionamento dell’agente di commercio non sono più scontate. Lo dice la Cassazione
Con la sentenza n. 17235 del 15/06/2023, la Cassazione stabilisce che l’assunto pensione e diritto alle indennità per gli agenti di commercio Enasarco non sia più sempre così automatico

Fino a giugno 2023 esisteva una certezza per gli agenti di commercio Enasarco. In caso di disdetta per pensionamento, a questi spettavano le indennità di fine rapporto – avendo cura di fare attenzione ad alcuni aspetti (es. aver ricevuto almeno il primo rateo di pensione prima di comunicare l’interruzione del rapporto e dare disdetta a tutte le mandanti).

Ad oggi non è più così scontato che le cose vadano in questo modo. Una sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito nuove regole.

 

Cosa prevede la legge in caso di pensionamento?

Iniziamo con il definire cosa prevede la Legge per le indennità in caso di pensionamento, distinguendo tra Codice Civile, AEC Commercio e AEC Industria. In base, infatti, al richiamo all’uno piuttosto che all’altro nel proprio contratto la situazione può cambiare notevolmente:

 

Codice Civile

Art. 1751.

(Indennità in caso di cessazione del rapporto).

 

L’indennità non è dovuta:  […] quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.

 

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Accordo Economico Collettivo Commercio 2009

Art. 13

L’indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a: […] conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps.

 

Accordo Economico Collettivo Commercio - adeguamento 2017

Art. 13

L’indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a: […] conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata Enasarco e/o APE Enasarco e/o INPS.

 

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Accordo Economico Collettivo Industria

Art. 10

Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS.

 

Il racconto del caso alla base della sentenza della Cassazione

Un agente di commercio va in pensione anticipata Enasarco a 65 anni (anticipatamente appunto rispetto ai 67 anni che è il requisito anagrafico previsto per la vecchiaia), dà disdetta alla mandante per pensionamento e richiede le indennità di fine rapporto.

 

La mandante rifiuta all’agente di commercio il pagamento delle indennità. L’agente di commercio a questo punto fa causa alla mandante, il giudice – in primo grado – stabilisce che gli spettano le indennità di fine rapporto e condanna l’azienda al pagamento.

 

A questo punto la mandante paga le indennità e contemporaneamente fa ricorso, vincendo in secondo grado: l’agente di commercio non ha diritto alle indennità perché si tratta di una pensione anticipata e non di vecchiaia.

 

L’agente di commercio tenta il tutto per tutto e fa ricorso in Cassazione. La Cassazione, con una sentenza che fa storia, conferma il diniego al diritto alle indennità, per via del pensionamento anticipato. La mandante non deve versare alcuna indennità all’agente di commercio.

 

Perché è tanto importante questa sentenza?

Prima di tutto perché si tratta di una sentenza, appunto, della Cassazione che si pronuncia in Diritto. Mentre il primo e il secondo grado di giudizio si pronunciano solo nel merito della controversia. In più, la Cassazione va ad operare una ricostruzione della ratio del legislatore in merito agli articoli di legge.

 

La sentenza della Cassazione scardina nel vero senso della parola una consuetudine che è sempre esistita e con la quale si dava per scontato che in caso di pensionamento, sia che fosse anticipato o di vecchiaia, le indennità di fine rapporto spettassero all’agente di commercio. L’automatismo pensione-indennità non esiste più con certezza, ma va valutato caso per caso.

 

La Cassazione, però, analizzando l’istituto della pensione e mettendo a confronto quella anticipata con quella di vecchiaia, spiega come questi siano diversi. La vecchiaia si basa sul presupposto dell’anzianità, cioè dell’età. L’anticipata si basa sul presupposto contributivo (Si censura la sentenza d'appello per avere interpretato l'art. 1751 c.c. in senso preclusivo del diritto all'indennità di cessazione del rapporto invocato dalla ricorrente, sull'erroneo presupposto che il riferimento alle ragioni di età previsto da detta norma sarebbe incompatibile con l'istituto della pensione anticipata di vecchiaia, che ha sostituito la pensione di anzianità, in quanto fondato su un requisito contributivo - Rif. art. 8 Cassazione n. 17235

15/06/2023).

 

Prendiamo le mosse da questa distinzione, e teniamo presente la regola prevista dal legislatore che prevede la non maturazione dell’aspettativa indennitaria quando è l’agente a dare disdetta con l’eccezione della giusta causa, dell’età, della malattia e dell’infermità. Cioè quando ragionevolmente non si può più chiedere all’agente di proseguire il proprio lavoro, quando esiste un impedimento assoluto a continuare l’attività.

 

Se, dunque, il presupposto della pensione anticipata non è l’età ma la contribuzione, come rileva la Corte di Cassazione, in questo caso non esiste il requisito che indica il raggiungimento di un’età tale che non consenta più all’agente di commercio di lavorare.

 

Cosa controllare nel contratto per sapere che destino avranno le tue indennità in caso di pensionamento anticipato

La prima cosa da fare è, appunto, controllare il proprio contratto e verificare se richiama gli AEC Commercio o Industria. E in seconda battuta, controllare l’anno in cui è stato firmato il contratto.

 

La differenza tra un contratto AEC Industria e Commercio è, infatti, sostanziale. Mentre l’AEC Industria riconosce espressamente la pensione anticipata come elemento riconoscitivo delle indennità di fine rapporto già dal 2009, lo stesso non si può dire per quello del Commercio che lo ha introdotto solo a partire dall’adeguamento del 2017.

 

Con l’attuale sentenza, la Cassazione stabilisce che se il contratto è un contratto Industria non ci sono preoccupazioni di sorta: le indennità di fine rapporto devono essere riconosciute anche in caso di pensione anticipata. Per quelli del Commercio precedenti al 2017, invece, non si applica automaticamente la nuova disciplina. Deve essere, infatti, indicata espressamente la dicitura “e successive modificazioni” all’interno del contratto. Se così non fosse va richiesto e sollecitato alla mandante un adeguamento del contratto per non incorrere appunto nel rischio del mancato riconoscimento delle indennità di fine rapporto in caso di pensione anticipata. (La previsione legislativa è certamente derogabile, in favore dell'agente, dalla contrattazione collettiva ma una simile deroga, pur prevista dagli Aec Industria del 2014 e dagli Aec Commercio del 2017, non era contemplata dagli Aec Commercio del 2009, pacificamente applicabili alla fattispecie oggetto di causa. – Rif. art. 14 Cassazione n. 17235 15/06/2023).

 

Altri aspetti da tenere in considerazione, derivanti dalla sentenza

Considerando che la Cassazione ha stabilito che le indennità di fine rapporto spettano all’agente di commercio per impossibilità lavorativa assoluta legata all’età, ne vengono fuori due ulteriori aspetti da non sottovalutare:

 

1) In caso di plurimandato, la disdetta per pensionamento deve essere data a tutte le aziende con cui si lavora. Perché spettino le indennità di fine rapporto, non si può continuare a lavorare con alcune mandanti e dare disdetta ad altre.

 

2) Fino ad oggi si è sempre ritenuto che ci fosse una sorta di automatismo pensione/indennità, in qualsiasi momento si desse disdetta dal mandato dopo la pensione. Anche se si fosse continuato a lavorare dopo aver maturato e ottenuto il diritto alla pensione, ad esempio.

 

Alla luce di questa sentenza della Cassazione, se si continua a lavorare dopo aver maturato e ottenuto il pagamento della pensione e solo dopo un certo tempo si dà disdetta del mandato per pensionamento, il diritto alle indennità potrebbe non sussistere proprio perché viene meno il principio dell’impossibilità a continuare a lavorare. (Al di fuori delle previste eccezioni, il recesso dell'agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all'indennità (conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 75 e n. 185 del 1970). D'altra parte, l'uso del termine "età" nell'art. 1751 c.c., accanto a quelli di "infermità o malattia", rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all'indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell'attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l'età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. – Rif. art. 13 Cassazione n. 17235 15/06/2023).

 

Se si continua a lavorare dopo la pensione, al momento della disdetta andrà dimostrata quell’impossibilità per ottenere le indennità.

 

Hai ulteriori domande sull’argomento o vorresti far vedere il tuo contratto a un nostro legale? Scrivici a [email protected] oppure al numero WhatsApp 329.672.55.62

 

Scarica il testo completo della Sentenza della Cassazione n. 17235 15/06/2023


--- © Riproduzione riservata


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