Percepisco pensione di invalidità Enasarco, con invalidità riconosciuta al 67%. Avendo serie patologie, riesco ad uscire poco per andare dai clienti e con fatica. Se dessi disdetta dal mandato, mi spetterebbero almeno le indennità di fine rapporto?
Come principio generale, va ricordato che se è l’agente di commercio a dare disdetta dal mandato a lui non spettano le indennità di fine rapporto. Spetta solo il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) se versato in Enasarco.
Fanno eccezione rispetto a questa regola di base alcune motivazioni di disdetta, ad esempio il pensionamento dell’agente di commercio oppure – appunto – la malattia, l’invalidità o l’inabilità all’attività lavorativa.
Ecco gli articoli di legge che regolano proprio questo secondo aspetto: la disdetta in caso di malattia.
AEC Commercio
Art. 13 (Indennità di fine rapporto)
L’indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell’agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.
AEC Industria
Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto)
Non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS; sempreché i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Codice Civile
Art. 1751
L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
A questo punto vanno, però, fatte delle precisazioni.
L’invalidità che consente all’agente di conservare il diritto indennitario a fronte della sua disdetta è solo l’invalidità totale e permanente.
Con una percentuale di invalidità del 67%, come nell’ipotesi descritta in apertura, se la disdetta viene comunicata per invalidità non è prevista la conservazione al diritto indennitario.
C’è però anche la possibilità di comunicare la disdetta per malattia o infermità. A questo punto non è richiesta una percentuale pari al 100% di invalidità, ma è richiesta una valutazione medica specifica, per il lavoro che svolge quel singolo agente di commercio e per il suo tipo di mandato.
L’agente conserva, infatti, il diritto alle indennità se per malattia o infermità non gli sia ragionevolmente possibile chiedere di proseguire lo svolgimento dell’attività perché la malattia incide così tanto, in concreto, sulla sua capacità lavorativa.
Un esempio: ci sono agenti di commercio che lavorano in show room e per i quali una determinata patologia può essere meno invalidante rispetto a un agente che quotidianamente deve fare il giro dei clienti, passare diverse ore in macchina e fuori casa.
Per disdetta del mandato per invalidità parziale o malattia è importante documentare, o essere pronti a farlo in caso di contestazione da parte della mandante, sul perché si sta comunicando una disdetta pretendendo di conservare il diritto alle indennità sul presupposto che la malattia impedisca l’attività lavorativa dell’agente di commercio nel concreto.
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