
Oggi in diretta alle 13:05 parleremo di target di vendita e chiederemo all’avvocato Gianluca Bellardini, ospite in trasmissione, se è valida una clausola inserita nel contratto per cui se un agente di commercio non raggiunge gli obiettivi economici può essere disdettato per giusta causa e con effetto immediato.
Il riassunto della puntata:
Il mancato raggiungimento dei target di vendita
Oggi in diretta alle 13:05 abbiamo chiesto all’avvocato Gianluca Bellardini, ospite in trasmissione, se è valida una clausola inserita nel contratto per cui se un agente di commercio non raggiunge gli obiettivi economici può essere disdettato per giusta causa e con effetto immediato.
Se il mancato raggiungimento del target non è imputabile all’agente di commercio, ma si può dimostrare che sia imputabile a una colpa della preponente, ad esempio deficitaria nel meccanismo dell’evasione degli ordini, in questo caso non esiste la causa che determina la cessazione immediata e senza preavviso del contratto di agenzia.
Nel caso in cui la colpa del mancato raggiungimento dell’obiettivo economico mensile sia imputabile all’agente, è sufficiente anche solo un mese di target mancato per essere disdettato per giusta causa? Oppure è necessario un comportamento reiterato, anche se si è firmato un contratto che contiene clausole risolutive espresse che indicano la possibilità di cessazione immediata del contratto?
Nel 2011 la giurisprudenza della Cassazione ha dichiarato che, anche in presenza di clausole risolutive espresse - in virtù delle quali l’agente si impegna a raggiungere un determinato target periodico e il mancato raggiungimento dà la possibilità di far cessare il contratto per colpa dell’agente -, queste stesse clausole non sono immediatamente operative, ma bisogna dimostrare che quel mancato risultato economico è casualmente riconducibile a una colpa dell’agente.