Nell’ambito del rapporto di agenzia, durante il periodo di preavviso, quali sono i diritti e quali gli obblighi per chi subisce la revoca?
In studio oggi giovedì 14 marzo l’avvocato Lorenzo Bianchi risponderà al quesito di un ascoltatore che, avendo ricevuto una revoca con preavviso pari a cinque mesi, vorrebbe terminare subito il rapporto appellandosi all'articolo 9 del Contratto Collettivo del settore industria, rimanendo però con il dubbio che questo possa metterlo nella posizione di dover pagare il mancato preavviso all'azienda.
Il riassunto della puntata:
Chi subisce la revoca ha diritto al preavviso, ma ha, allo stesso modo, diritto a rinunciarvi.
Nel caso dell’ascoltatore della puntata di oggi, sarà l'agente a decidere se accettare o meno il preavviso, e se non lo accetterà non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva. Gli basterà comunicare la rinuncia – in maniera scritta, formalmente, tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno – e il rapporto, immediatamente, cesserà senza ulteriori implicazioni.
L'azienda non ha diritto indennitario in termini di preavviso, in quanto questo spetta a chi subisce la revoca, cioè alla parte debole del rapporto.
Non è raro trovare situazioni contrarie, in cui una mandante voglia disfarsi velocemente di un collaboratore: in questi casi, a seguito della comunicazione di recesso senza preavviso, l'azienda paga una sorta di indennità di mancato preavviso, facendo cessare il rapporto.