La Legge di Bilancio 2021, approvata il 30 dicembre 2020, ha introdotto il cosiddetto “anno bianco” contributivo, anche se in realtà non si tratterà di un esonero totale, ma solo parziale.
Il totale del fondo disponibile ammonta a 2.500 milioni di € e interesserà il versamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti.
Rientrano in queste categorie anche gli agenti di commercio.
Alla data di oggi, 17 maggio 2021, esiste la bozza del Decreto per l’esonero contributivo firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ma perché questo entri in vigore, è necessario che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che arrivi l’autorizzazione dalla Commissione Europea e che l’INPS comunichi le modalità per l’invio della domanda di esonero.
Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
L'iter per l'avvio effettivo dell'esonero contributivo è, quindi, tutt'altro che concluso.
Ed è per questo che è stata disposta, nella serata del 13 maggio scorso, la proroga della scadenza della prima rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti: dal 17 maggio al 20 agosto 2021.
Il decreto era atteso entro l'inizio del mese di marzo, ovvero 60 giorni successivi al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. C'è voluto il doppio del tempo per la messa a punto del provvedimento.
Quello che ne consegue è un effetto a cascata, che contribuisce ad alimentare il malcontento crescente di imprese e professionisti.
Che cosa prevede la bozza del Decreto sull’esonero contributivo?
Leggi qui la bozza del Decreto.
L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare entro il 31 dicembre 2021.
L’esonero sarà fino al limite massimo di 3.000€ per gli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (in cui rientrano anche gli agenti di commercio) e si applicherà solo ai soli contributi fissi (quindi rientrano le rate di maggio, agosto e novembre dell’anno 2021).
Quali sono i requisiti per presentare la domanda di esonero contributivo per un agente di commercio?
Per poter inviare la domanda di esonero contributivo, secondo quanto si legge nella bozza del Decreto, saranno necessari i seguenti requisiti:
- Reddito complessivo dell’anno 2019 derivante dall’attività non superiore a €50.000 (reperibile nel quadro RR)
- Calo di almeno il 33% del fatturato 2020 rispetto al 2019
- Regolarità contributiva ( 7 punto g del Decreto)
ATTENZIONE ai soggetti che hanno avviato l'attività nel 2020 non si applicano i primi due requisiti.
Inoltre, per tutto il periodo oggetto di esonero:
- Non si deve essere titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità.
- Non si deve essere titolari di pensione diretta (tranne l’assegno di invalidità).
La domanda di esonero andrà inviata all'Inps entro il 31 luglio 2021 seguendo il modello e le istruzioni che saranno pubblicate dall'istituto previdenziale.
Come sarà stabilito l’importo spettante di esonero contributivo?
La bozza del Decreto spiega come sarà determinato l’importo dell’esonero per ciascun contribuente. L’Inps sarà tenuta a monitorare la spesa, in base al numero di domande ricevute, e – in caso di superamento del limite massimo di spesa – l’Ente sarà tenuto a rimodulare l'agevolazione "in misura proporzionale alla platea dei beneficiari".
Questo significa che l’importo massimo dei 3.000€ potrà essere ridotto e i contribuenti chiamati a integrare i versamenti contributivi per i quali erano stati esonerati in precedenza.
Se ho già pagato la rata di maggio e dovessi avere diritto all’esonero dei contributi fissi, potrò riavere indietro i soldi già versati?
Sì, nel caso un contribuente avesse già versato dei contributi nel 2021 e poi presentasse la domanda di esonero, laddove l'importo complessivo dell'agevolazione spettante a ciascun contribuente, come eventualmente rideterminato secondo quanto accennato in premessa, sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata, il contribuente potrà presentare domanda di rimborso/compensazione entro il 30 novembre 2021.
L’esonero dei contributi fissi mi farà perdere l’anno ai fini della pensione?
No, l’esonero dei contributi sarà parziale – come abbiamo spiegato finora – e nel caso in cui verrà versata la contribuzione non oggetto di esonero, sulla posizione pensionistica individuale verrà accreditata anche la contribuzione oggetto dell’esonero. Questo significa che, ai fini degli anni della pensione, non cambierà nulla.
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