Con la circolare del 6 agosto 2021, n. 124 l’Inps ha fornito le indicazioni per usufruire dell’esonero parziale dei contributi relativi all’anno 2021.
Vediamo a quanto ammonta l’esonero contributivo, quali sono i requisiti e le tempistiche per presentare la richiesta e come fare domanda.
A quanto ammonta l’esonero contributivo INPS 2021?
L’importo massimo dell’esonero contributivo INPS 2021 è di 3.000€, riparametrato su base mensile.
Si precisa che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.
L’esonero contributivo è parziale e si applicherà ai soli contributi fissi dovuti per l'anno di competenza 2021, da versare entro il 31 dicembre 2021. Sono dunque oggetto di esonero contributivo le rate INPS di maggio, agosto e novembre dell’anno 2021.
Quali sono i requisiti richiesti per accedere all’esonero contributivo?
Per accedere all’esonero contributivo, un agente di commercio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere una posizione Inps attiva alla data del 31 dicembre 2020
- Essere iscritto alla gestione INPS per la quale si sta richiedendo l’esonero. Un agente di commercio inquadrato correttamente ai fini fiscali dell’attività dovrebbe risultare iscritto alla Gestione INPS Artigiani e commercianti
- Avere un reddito complessivo dichiarato nel quadro RR anno d’imposta 2019 non superiore a 50.000€
- Avere un calo del fatturato del 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33%. Ricordiamo che per il calcolo del fatturato è necessario prendere in considerazione tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, anche se queste non sono state incassate.
- Essere in possesso di regolarità contributiva, che sarà verificata d’ufficio a far data dal 1° novembre 2021. È, quindi, possibile accedere all’esonero contributivo anche effettuando i versamenti entro il 31 ottobre
- Non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato
- Non essere titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità
- Non essere titolare di indennizzo per la cessazione di attività commerciale
Un agente di commercio che ha aperto l’attività nel corso del 2020 come dimostra il calo del fatturato sull’anno?
Ai soggetti che hanno avviato l'attività nel 2020 non si applicano i requisiti del reddito e del calo di fatturato.
Come avviene la verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti?
Successivamente alla presentazione della domanda, l’INPS provvederà alla verifica dei requisiti. Nel caso in cui dovesse emergere una insussistenza di uno dei requisiti, all’agente di commercio non sarà riconosciuto l’accredito per il periodo oggetto di esonero e verrà attivato il recupero delle somme non versate.
Come presentare la domanda per l’esonero contributivo?
Un agente di commercio può presentare la domanda sul sito dell’INPS, accedendo alla propria area riservata, nella sezione Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020.
La richiesta di esonero si può fare anche in autonomia, senza l’ausilio del proprio consulente commercialista. È necessario, però, essere in possesso dello SPID.
Quali sono le tempistiche per la presentazione della domanda di esonero contributivo?
Le domande possono essere presentate dal 25 agosto 2021 al 30 settembre 2021.
Come avviene la comunicazione dell’accettazione o meno della richiesta e dell’importo concesso a titolo di esonero contributivo?
L’esito della richiesta di esonero contributivo sarà comunicata tramite il cassetto previdenziale agli interessati, e sarà altresì comunicato l’importo massimo accordato tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili per le Gestioni dell’Istituto.
L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021.
Nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza sanzioni civili e interessi.
Quanto tempo si ha per pagare la parte eccedente l’esonero dei contributi fissi INPS 2021?
Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili e interessi.
Se ho già pagato la rata di maggio e di agosto e dovessi avere diritto all’esonero dei contributi fissi, potrò riavere indietro i soldi già versati?
Sì, nel caso in cui un contribuente avesse già versato dei contributi nel 2021 e poi presentasse la domanda di esonero, laddove l'importo complessivo dell'agevolazione spettante a ciascun contribuente, come eventualmente rideterminato secondo quanto accennato sopra, sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata, il contribuente potrà presentare domanda di rimborso/compensazione entro il 31 dicembre 2021.
L’esonero dei contributi fissi porterà alla perdita dell’anno ai fini della pensione?
No, l’esonero dei contributi è parziale. Versando la parte di contribuzione non oggetto di esonero, sulla posizione pensionistica individuale verrà accreditata anche la contribuzione oggetto dell’esonero. Questo significa che, ai fini degli anni della pensione, non cambierà nulla.
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