Fabio, l'ascoltatore che ci ha scritto nei giorni scorsi e a cui risponderemo nella puntata di oggi, è proprio un agente di questo settore e si trova nei guai per un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con la quale è in causa per la contestazione della rivendita del campionario con una minusvalanza del 50%.
Esiste una via di uscita per questo contenzioso che va avanti da oltre 10 anni e che rischia di costare a Fabio più di 100.000 euro di multa.
Risponde alle 13:05 il dott. Massimiliano Bellucci, consulente fiscale esperto in materia di agenti di commercio.
Il riassunto della puntata:
Il tema del campionario è un argomento delicato e spesso sottovalutato dagli agenti ed è caratterizzante soprattutto di alcuni settori, come l'abbigliamento o il calzaturiero e tutti quelli che possono trarre vantaggio dall'esposizione dei prodotti, dal farli toccare con mano ai potenziali clienti.
Prendendo spunto dal caso di un ascoltatore di Radio Agenti, che si è visto arrivare un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per la vendita del campionario con una minusvalenza del 50%, abbiamo chiesto al dott. Massimiliano Bellucci, consulente fiscale esperto in materia di agenti di commercio, il modo migliore per gestire situazioni simili senza incorrere in sanzioni.
Il campionario, asserisce il Dott. Bellucci, è per l’agente di commercio un bene strumentale puro, necessario, a volte indispensabile, per l’esercizio dell’attività di promozione. Gli Accordi Economici Collettivi prevedono che il campionario possa essere addebitato all’agente di commercio solo ed esclusivamente nel caso di mancata restituzione dello stesso e/o accertato deterioramento oltre il normale uso; da ciò ne deriva che il campionario dovrebbe essere messo a disposizione all’agente a titolo totalmente gratuito per poi essere restituito al termine del suo necessario utilizzo. Ciò spesso non accade, infatti sono sempre più le aziende preponenti che una volta consegnato il campionario all’agente ed emessa la relativa fattura di addebito, non intendono più effettuarne il ritiro a fine utilizzo.
Come comportarsi in questi casi? Ebbene, ribadendo e sottolineando che l’unica strada sicura e blindata è quella di restituire il campionario alla preponente, l’agente se si trova in carico la fattura di campionario può dismetterlo, vendendolo ai propri clienti o addirittura emettendo un’autofattura (una fattura a sé stesso per autoconsumo, per intenderci) evidenziando sul documento fiscale che trattasi di “dismissione bene campionario non destinato alla vendita”. In questo caso il prezzo di vendita dovrà quantomeno neutralizzare il costo della fattura di addebito inviataci dalla preponente, pertanto il prezzo di vendita dovrà essere uguale o maggiore al prezzo di presa in carico.
Che cosa succede se il campionario è invendibile? In circostanze di questo tipo, sarà necessario far certificare l'effettivo deperimento del campionario da un perito di settore per poi provvedere alla dismissione emettendo una fattura e utilizzando scrupolosamente i dati della perizia.
Alcune volte può accadere che un campionario abbia una validità operativa pluriennale: in questo caso, a seguito della presa in carico, il campionario stesso dovrà essere imputato in bilancio per quota parte ad ogni esercizio in base all’effettivo utilizzo (per competenza); ciò non esclude la successiva dismissione che comunque dovrà avvenire con le modalità sopra illustrate.