Da una puntata all'altra, un filo rosso segue e traccia un tema assai sentito dagli agenti di commercio: le imposizioni, più o meno vessatorie, subite dagli agenti e perpetrate dalle mandanti.
L’imposizione di alcune aziende ai loro venditori di compilare il CRM con i dati delle visite ai clienti resta infatti uno degli obblighi che più soffrono gli agenti di commercio e per i quali più spesso scrivono alla Redazione di Radio Agenti, chiedendo quali sono i limiti entro cui questo obbligo può essere rifiutato.
Le informazioni sui clienti raccolte faticosamente con anni di lavoro sul campo è quanto di più prezioso esista per un agente di commercio e potrebbe ritenersi legittima la volontà di non condividerle con la mandante.
Cosa dice la Legge su questa tema?
Alle 13:05 lo chiediamo agli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli, esperti in Diritto di Agenzia.
Ascolta la puntata in onda sull’app di #RadioAgenti.
Il riassunto della puntata:
Da una puntata all'altra, un filo rosso segue e traccia un tema assai sentito dagli agenti: le imposizioni, più o meno vessatorie, subite dagli agenti, e perpetrate dalle mandanti.
Qui è il plurimandatario Corrado a chiedere aiuto, in quanto sente violata la sua privacy di fronte all'obbligo di usare un software aziendale che tenga traccia dell'inizio, della durata, e dell'andamento di ogni singolo appuntamento. Lui vorrebbe opporsi, ma di fronte ai suoi dubbi l'azienda gli prospetta la risoluzione del mandato.
Quella che subisce il nostro agente di commercio sembra una vera e propria minaccia che porta l'avocato penalista Valerio Colapaoli a sgombrare il campo, allora come oggi, da ogni ipotesi di fattispecie penali.
Infatti, il consulente di Obbiettivo Agenti invita alla riflessione sull'articolo 1746 del Codice Civile, che impone all'agente di seguire le istruzioni della mandante; ogni caso merita un discorso a sé stante, e ogni imposizione deve essere valutata nella sua portata: alcuni compiti devono e possono essere accettati, altri non possono e non devono essere accettati. In ogni caso, la minaccia, descritta nell'articolo 612 del Codice Penale come la prospettazione di un danno ingiusto, non viene configurata da una mandante che, pure poco elegantemente e con una certa miopia, cerca di stabilire i propri indirizzi, e decide di estromettere chi non vi si adegui. Ha la libertà di farlo.
In seconda battuta, la privacy di Corrado non viene violata. Quando l'agente ha installato il CRM, ovvero questo applicativo gestionale molto diffuso che permette l'archiviazione e l'inserimento di informazioni relative alla clientela, ha fornito, si suppone, dei consensi al trattamento dei dati. Ha acconsentito, dunque, al fatto che l'azienda sapesse dove fosse in quel dato momento. D'altro canto, l'azienda non sta cercando di carpire informazioni su vita privata e sui suoi spostamenti personali. Le richieste sarebbero più gravose di fronte alla volontà di installare il GPS sull'auto aziendale, con la conseguente messa a conoscenza di dati non utili in una prospettiva eminentemente lavorativa.
Pur tuttavia, l'avvocato rammenta che pedinare qualcuno, in Italia, non costituisce reato, a meno che questo non comporti interferenze illecite – si pensi, per esempio, ad un tablet che registra conversazioni, o che scatta fotografie in maniera occulta e così via. Quindi, gli aspetti penali sembrano essere molto lontani dal caso in questione. Ma non si possono escludere illeciti dal punto di vista civilistico, come quelli derivanti dalla divulgazione di notizie che possono creare dei danni all'agente.
Viene spesso ripetuto in trasmissione che l'azienda è titolata a determinare i propri indirizzi, nella difesa dei propri interessi. E ha il diritto di estromettere e chiudere il mandato di chi non la soddisfa. Quindi, seppure l'introduzione di software più o meno invasivi può risultare di difficile digestione per l'agente, la mandante può decidere in tal senso. E quindi decidere di interrompere il rapporto con chi non si vuole adeguare.
Ma questo non potrà mai diventare una giusta causa per recedere. Potrà essere una disdetta, ma corredata di tutte le dovute indennità. Sta all'agente capire se è opportuno continuare il rapporto e rassegnarsi, oppure far valere le proprie ragioni, incassare il dovuto, e cercare una nuova mandante.
Alcuni agenti sono insofferenti in queste continue richieste delle aziende mandanti di sapere di più sui loro agenti e, soprattutto, dei loro clienti. Le informazioni raccolte in strada, sul campo, da un agente, arrivano con l'esperienza, dopo, alle volte, porte in faccia e tentativi falliti. Sapere esattamente quando un cliente riceve fa parte di quel know how dell'agente tanto faticosamente messo insieme. Lasciarlo a disposizione dell'azienda, senza battere ciglio, risulta snervante, alle volte.