Il tema della puntata è dettato dalla domanda del plurimandatario Alessandro, agente in Lombardia e nostro ascoltatore, che si dice sicuro del fatto che un'azienda da lui rappresentata serva clienti non gestiti da lui ma da altri agenti di commercio, che operano sulla sua zona, e lo fa anche durante le fiere di settore. Il titolare dell'azienda è a conoscenza delle scoperte fatte da Alessandro.
Il nostro agente a questo punto si chiede come poter venire a conoscenza di quali e quanti siano questi clienti. Può chiederlo alla mandante e come?
Alle 13:05 risponde l’avvocato Lorenzo Bianchi, esperto in Diritto di Agenzia e consulente di Radio Agenti.
Il riassunto della puntata:
Il primo consiglio è quello caldamente e solitamente rivolto a tutti gli ascoltatori da parte degli esperti in studio: il comportamento dell'agente deve essere guidato da trasparenza e chiarezza, e questo non solo per il sereno proseguimento di ogni tipo di rapporto tra le parti, ma anche per una sua tutela. Infatti, se pure ci trovassimo di fronte ad un inadempimento, se ciò venisse tollerato dalla parte che lo subisce, non potrebbe più essere utilizzato come giusta causa in un eventuale recesso.
L'ipotesi avanzata dal conduttore Davide Ricci e dall’avvocato Lorenzo Bianchi è che in realtà il mandato conferito ad Alessandro non sia relativo ad un territorio ma ad un elenco clienti, un elenco dinamico e modificato continuamente con i nuovi nominativi che l'agente riesce di volta in volta ad aggiungere. Quindi la “zona” di esclusiva non sarebbe un territorio, ma una lista di clienti. Effettivamente, l'avvocato Bianchi dubita che un'azienda possa commettere un errore giuridico tanto rilevante, assegnando un territorio in esclusiva e poi violandolo in maniera tanto plateale.
Tra l'altro, anche se all'inizio del rapporto la Lombardia citata da Alessandro fosse stato il suo ambito territoriale assegnato in maniera formale ed esclusiva, e poi nella prassi lui avesse operato sulla base di un eventuale elenco clienti, e i colleghi sulla base di altri analoghi, l'esclusività territoriale sarebbe ormai derogata, non più vigente.
Tale comportamento concludente potrebbe condurre l'azienda a sentirsi libera nell'introdurre nel territorio più collaboratori. Un'ipotesi non troppo remota, visto che non sembra essere stato troppo difficile per Alessandro scoprire la realtà dei fatti, e che il titolare stesso sa che il collaboratore è a conoscenza di questa pratica aziendale.
Davide solleva poi una questione, portandola all'attenzione dell'avvocato Bianchi; quest'ultimo, in questa come in altre circostanze, ha ricordato che un qualsiasi inadempimento, se tollerato dalla parte che lo subisce, è dato per accettato. Diventa un comportamento concludente. Quando allora questa sopportazione diventa comportamento concludente, trasformandosi in deroga? C'è forse un intervallo di tempo prestabilito, e a cui prestare attenzione?
La risposta è no, non esiste un periodo precisamente quantificabile, poiché il tutto risiede nella ragionevolezza della fattispecie. Ogni mercato ha le proprie peculiarità: in quello del fresco alimentare il periodo sarà più breve, in quello dell'abbigliamento più lungo. Il monito è quello di non tacere, laddove qualcosa non piaccia all'agente, facendo presente ogni tipo di problema, affinché non si arrivi a una qualsivoglia deroga.
Qui arriviamo alla risposta richiesta da Alessandro. Infatti, il legale afferma che qualsiasi agente, sul territorio europeo, ha diritto di sapere; sullo sfondo delle sue parole, la legge agenziale modificata in Italia e in Europa in virtù di una direttiva comunitaria del 1986. Il collaboratore potrebbe richiedere la consegna della contabilità aziendale, come bolle di consegna, fatture di vendita ai clienti, libri IVA su cui tali fatture sono annotate, e tutto ciò che lui possa ritenere utile alla verifica delle dinamiche nel suo territorio esclusivo di vendita. Questo è un diritto di ogni agente, che però difficilmente viene soddisfatto dalle mandanti, solite accampare scuse come una possibile violazione della privacy.
Allo stesso diritto di verifica deve sottostare anche un'azienda estera, sempre in ossequio alla suddetta direttiva comunitaria. Se l'azienda è extra europea, quando si stipula un contratto di agenzia, nell'ultimissima parte del contratto si parla della giurisdizione di riferimento; ma, in ogni caso, qualsiasi agente che operi in Europa ha diritto alle tutele comunitarie.
Il senso di una norma non si conosce a fondo se non si confronta il tutto con il testo originario, in questo caso tedesco. Ad esempio, in Italia il diritto alla provvigione indiretta sussiste solo nel momento in cui l'agente abbia una zona in esclusiva. Nel caso oggetto della puntata, se Alessandro avesse come zona esclusiva la Lombardia, e qui un cliente non venisse da lui personalmente servito, la vendita a quel determinato cliente originerebbe il suo diritto alla provvigione.
Nella normativa europea, andando a sfogliare le versioni inglese e tedesca, all'agente deve essere riservata una certa zona o una determinata fascia di clientela, e sarà la riservatezza a far sorgere il diritto alla provvigione. Ciò è confermato dal secondo comma dell'articolo 1748, in cui l'esclusività non viene citata, ma si parla del territorio di riferimento e di categorie di clientela.