Un’azienda mandante può avere altri agenti nella zona di un monomandatario? Questa è la domanda che ci ha fatto Joseph, agente di commercio e ascoltatore di RadioAgenti, e che ci permette di chiarire un aspetto spesso dato per scontato.
I concetti di monomandato e di esclusiva sono due concetti ben diversi e distinti tra loro.
Alle 13:05 ascolta la puntata in onda sull’app di RadioAgenti.
Ospiti in studio: gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli, esperti in Diritto di Agenzia.
Il riassunto della puntata:
La domanda di Joseph permette alla trasmissione di chiarire un aspetto spesso dato per scontato. L'ascoltatore è un monomandatario, e in virtù di questo, chiede se l'azienda possa avere altri agenti nella sua zona.
I consulenti legali, gli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli, ricordano che i due concetti, quello di monomandato e di esclusiva, sono due cose diverse.
Il primo comporta che l'agente abbia l'obbligo di non assumere altri mandati, anche se non in concorrenza tra di loro: potrà dunque lavorare per una sola azienda. Questo non implica l'esclusiva, come conseguenza diretta. Il monomandatario garantisce la sua professionalità, “in esclusiva” all'azienda cui si lega con contratto, e, in sostanza, comporta degli obblighi solo per lui.
Il concetto di esclusiva comporta invece degli obblighi bilaterali: per la mandante, di non conferire a più di un agente il mandato nella zona affidata in esclusiva, per l'agente di non promuovere prodotti in concorrenza nella medesima area.
L'esclusività non è conseguenza diretta della monomandatarietà!
E questo permette anche di avviare, da parte dei legali in studio, una riflessione sul monomandato: chi è legato da questo tipo di rapporto dovrebbe godere di una retribuzione minima garantita, che lo renda sereno e gli permetta di sopravvivere fintanto che non maturino le provvigioni. Purtroppo, spesso questo tipo di compenso è sostituito da anticipi su future provvigioni, che difficilmente l'agente può restituire, e che lo mette nella penosa condizione di dover accettare qualsiasi sopruso. Il fisso poi non qualifica, necessariamente, un subordinato, contrariamente al comune sentire: la direttiva comunitaria del 1986, la numero 653, all'articolo 6 ci dice proprio che l'agente può essere pagato anche in misura fissa.