Gli adempimenti burocratici da assolvere per diventare agente di commercio
È dal 2010 che non sussiste più la necessità dell’iscrizione al Ruolo Agenti, ma per l’inizio dell’attività di agente di commercio permane l'obbligo di apertura della partita iva, dell’iscrizione presso la Camera di Commercio e di inoltro di un'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in cui si dichiareranno i requisiti, il codice ATECO scelto e almeno un mandato appena acquisito.
Nella compilazione della SCIA, il form chiederà l'indicazione della Posta Elettronica Certificata che costituirà il domicilio digitale dell'agente.
È buona norma familiarizzare con questo importante strumento, e controllarne periodicamente il buon funzionamento, in quanto è, a tutti gli effetti, la cassetta postale dell'agente: ogni ente e istituzione comunicherà con lui tramite questo strumento.
Quali consigli dare a chi non ha ancora i requisiti ma ha già trovato un mandato e non vuole perderlo?
Immaginiamo la situazione, peraltro molto comune, di un giovane che abbia da poco trovato una mandante disposta ad attribuirgli un mandato ma che, magari, dopo una Maturità classica e una Laurea triennale in Lettere sia ancora sprovvisto dei requisiti, e in procinto di aderire ad un corso di abilitazione alla professione, o di ottenerne l'attestato.
La soluzione proposta da alcuni consulenti consiglia di stipulare il contratto come procacciatore, ma nulla vieta di firmarne uno come agente. L'importante sarà inserire nel contratto, avendone informato in maniera trasparente l'azienda, una clausola in cui si affermi l'assenza del requisito del titolo di studio e l'impegno, da parte del futuro agente, di acquisirlo entro un termine temporale ben definito.
Laddove, però, si optasse comunque per un contratto da procacciatore, si rammenta la necessità dell'iscrizione in Enasarco, onere in carico all'azienda.
L’attività di agente di commercio dal punto di vista fiscale: impresa individuale o società?
La ditta individuale è sicuramente la veste più naturale per un agente di commercio, vista la maggiore flessibilità, in termini di gestione dei mandati e negli adempimenti burocratici e tributari da soddisfare. È senz'altro possibile per un agente di commercio strutturarsi anche in forma societaria – come S.r.l. o S.a.s., ad esempio –, ma per valutare pro e contro di una scelta piuttosto di un’altra è sempre consigliabile avvalersi della consulenza di un esperto in materia di contabilità per agenti di commercio.
Agenti di commercio: regime fiscale forfettario oppure ordinario?
Il regime forfettario è molto attrattivo per chi si affacci alla professione di agente di commercio.
Possono aderirvi tutti i contribuenti che non abbiano superato, a livello di ricavi, nell'anno precedente, i 65 mila euro di fatturato e non abbiano corrisposto, come compenso ai propri collaboratori, più di 20 mila euro. Chiaramente i requisiti sono ampiamente posseduti da quanti non abbiano prima d’ora svolto attività di impresa, e i vantaggi risiedono nel venir meno dell'IRPEF, al posto della quale troviamo un'imposta sostitutiva del 15% calcolata sul coefficiente di redditività, pari, per un agente di commercio, al 62%.
Vuol dire che, preso un fatturato ad esempio di 100€, verrà pagata un'imposta sostitutiva del 15% su soli 62€. Per le nuove attività è prevista un’ulteriore riduzione dell’aliquota al 5%.
L'IRPEF, nel regime ordinario, viene calcolata sulla totalità degli importi. Una bella differenza. Non solo, tutta la contabilità sarà semplificata, più snella, senza l'obbligo, per esempio, di fatturazione elettronica.
Tuttavia, non esistono solo vantaggi. Infatti, nel regime forfettario non è possibile portare in deduzione e detrazione beni strumentali: nel regime ordinario, invece, gli agenti di commercio godono di particolari vantaggi dal punto di vista fiscale.
Si pensi all'acquisto di un bene come l'automobile, che sia necessario e funzionale allo svolgimento dell'attività. L'IVA è totalmente detraibile e può essere portato in deduzione l’80% del costo, su un importo comunque non superiore a 25.882,84€.
Non può esistere una risposta univoca per ogni situazione e permane anche in questo caso la necessità di rivolgersi a un consulente che conosca la situazione fiscale del futuro agente per fare la scelta più conveniente.
Enasarco: agevolazioni sui contributi previdenziali per i giovani agenti di commercio
La Fondazione Enasarco prevede una agevolazione, in relazione all'aliquota contributiva da versare, per i giovani che vogliano intraprendere la professione di agenti di commercio.
Sono destinatari dell'agevolazione gli agenti che, non avendo ancora compiuto 31 anni di età, vengano iscritti presso l'ente contributivo per la prima volta nell'arco del triennio 2021-23, oppure ricevano un nuovo mandato di agenzia dopo tre anni di inattività.
L'evidente intento di favorire l'accesso alla professione e la permanenza è reso concreto dalla diminuzione molto sostanziosa dell'aliquota, con un vantaggio sia per l'agente sia per l'azienda preponente: infatti, si rammenta che i contributi sono a carico di entrambi.
Quindi, l'aliquota del 17% diventa
- 11% nel primo anno
- 9% nel secondo anno
- 7% nel terzo anno.
Questo si traduce in un risparmio di 3.000€ l'anno, cumulativo per ambo le parti, per il monomandatario e di 2.400€ l’anno per il plurimandatario, per ogni mandato e quindi per ogni azienda.
Da dipendente ad agente di commercio: il diritto alla NASpI (disoccupazione)
Chiunque si trovi nella necessità, o nella voglia, di reinventarsi professionalmente dopo un'esperienza da subordinato, non deve temere di lanciarsi nell'attività di agente di commercio per timore di perdere la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) ovvero l'indennità mensile di disoccupazione.
Chi, infatti, voglia avviare un'impresa individuale può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo dell'indennità, entro 30 giorni dall'avvio della suddetta attività, tramite apposita funzionalità sul portale INPS. Questo permette quindi una maggiore serenità nell'intraprendere questo nuovo percorso lavorativo.
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