Con la pubblicazione del Regolamento Enasarco 2021 è stata introdotta una nuova norma che mira ad agevolare da una parte i giovani che vogliano intraprendere la professione di agenti di commercio e dall’altra incentiva le mandanti che decidano di introdurre queste figure in azienda.
L’articolo 5 bis del Regolamento prevede, infatti, un’importante riduzione dell’aliquota contributiva Enasarco per i giovani agenti di commercio.
A chi è destinata la riduzione dell’aliquota contributiva Enasarco?
- Agli agenti di commercio che nel triennio 2021-2023 vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione Enasarco;
- Agli agenti di commercio che nel triennio 2021-2023, anche se già iscritti precedentemente, si vedano conferire un nuovo mandato di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni;
- L’agevolazione si applica solo agli agenti di commercio operanti in forma individuale;
- Possono usufruire di questa agevolazione gli agenti di commercio che abbiano un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.
Per quanti anni si può godere dell’agevolazione contributiva Enasarco?
L’agevolazione contributiva per i giovani agenti ha una durata di tre anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione o dalla data di conferimento del nuovo incarico dopo la ripresa dell’attività lasciata almeno tre anni prima.
L’agevolazione vale per ogni mandato di agenzia sottoscritto nel triennio 2021-2023.
Esempio 1
Agente di commercio plurimandatario – 25 anni – prima iscrizione Enasarco: 2021
Ad esempio, un agente di commercio plurimandatario di 25 anni di età sottoscrive il suo primo mandato nel 2021 e avrà un’agevolazione contributiva per questo mondato fino al 2023.
Nel 2022 sottoscrive un secondo mandato di agenzia. L’agevolazione contributiva sarà applicata per due anni, quindi fino al 2023.
Nel 2023 sottoscrive il suo terzo mandato di agenzia con una nuova azienda e potrà godere dell’agevolazione contributiva solo per l’anno in corso.
Esempio 2
Agente di commercio plurimandatario – 25 anni – prima iscrizione Enasarco: 2022
Un agente di commercio plurimandatario di 25 anni di età sottoscrive il suo primo mandato nel 2022 e avrà un’agevolazione contributiva per questo mandato fino al 2024.
Nel 2023 sottoscrive un secondo mandato di agenzia. L’agevolazione contributiva sarà applicata per due anni, quindi fino al 2024.
Nel 2024 sottoscrive il suo terzo mandato di agenzia con una nuova azienda e potrà godere dell’agevolazione contributiva solo per l’anno in corso.
Esempio 3
Agente di commercio plurimandatario – 30 anni (non ancora compiuti i 31 anni) – prima iscrizione Enasarco: 2021
Un agente di commercio plurimandatario di 30 anni, che non abbia dunque ancora compiuti i 31 anni di età, che si iscrive per la prima volta alla Fondazione Enasarco nel 2021, potrà godere dell’agevolazione contributiva su tutti i mandati sottoscritti in quell’anno per tre anni e quindi fino al 2023.
Se sottoscrivesse un nuovo mandato nel 2022, quindi a 31 anni compiuti, su quel mandato non potrà più usufruire dell’agevolazione contributiva.
Questa misura mira non solo ad agevolare i giovani nell’inizio dell’attività di agenti di commercio, ma anche a incentivare la loro permanenza nel regime. Lo stesso vale per le aziende mandanti, che in questo modo hanno un motivo in più per garantire una certa continuità al lavoro dei nuovi agenti di commercio.
A quanto ammonta la riduzione dell’aliquota contributiva per i giovani agenti e le aziende mandanti?
L’aliquota contributiva applicata ai giovani agenti prevede una riduzione progressiva per ciascun rapporto di agenzia:
- Riduzione di 6 punti percentuali per il primo anno di iscrizione o di ripresa dell’attività > 11% totale (anziché 17%*): 5,5% a carico dell’agente e 5,5% a carico dell’azienda mandante
- Riduzione di 8 punti percentuali per il secondo anno di iscrizione o di ripresa dell’attività > 9% totale (anziché 17%*): 4,5% a carico dell’agente 4,5% a carico dell’azienda mandante
- Riduzione di 10 punti percentuali per il terzo anno di iscrizione o di ripresa dell’attività > 7% totale (anziché 17%*): 3,5% a carico dell’agente 3,5% a carico dell’azienda mandante
*l’aliquota contributiva di riferimento è quella indicata nel Regolamento Enasarco 2021
Come cambiano i minimali e massimali contributivi Enasarco con i contributi agevolati?
In caso di contributi agevolati per giovani agenti di commercio, il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.
Si passa dunque – per il 2021 – da un minimale contributivo di 431,00 € per i plurimandatari a 215,50 € e da un minimale di 861,00 € per i monomandatari a 430,50 €.
Il massimale contributivo non subisce, invece, variazioni e resta calcolato per intero: 25.682,00 € per ciascun rapporto di agenzia di un agente plurimandatario e 38.523,00 € per i monomandatari. Ricordiamo che questi sono i dati fissati per il 2021.
È necessario fare richiesta ad Enasarco per godere della contribuzione agevolata?
La procedura di condizioni contributive agevolate è automatica: al momento del conferimento dell’incarico in Enasarco, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.
Stessa cosa per la distinta telematica di versamento che gestirà in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, comprensivo delle agevolazioni contributive.
--- © Riproduzione riservata