Il frazionamento del minimale Enasarco in trimestri
Per i versamenti previdenziali Enasarco, sono stabiliti – per ciascun rapporto di agenzia – un valore minimo e un valore massimo, chiamati appunto minimale e massimale contributivo.
Il massimale è su base annua e una volta raggiunto, anche se fosse già coperto interamente al primo trimestre, non è possibile fare versamenti ulteriori versamenti.
Il minimale contributivo, invece, è frazionato in trimestri. La ragione del frazionamento è legata alla modifica del regolamento Enasarco entrata in vigore nel 1998.
Fino al 1997 era, infatti, sufficiente, coprire anche un solo trimestre con un versamento previdenziale almeno uguale al minimale previsto per vedersi conteggiato – ai fine dell’anzianità contributiva – l’intero anno. Ad esempio, se un agente di commercio lavorava solo un trimestre in un anno coprendo il minimale e poi per i trimestri successivi rimaneva senza contratto, si vedeva riconosciuto, sempre ai fini dell’anzianità contributiva, l’intero anno.
Dal 1998 le cose sono cambiate e con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento il 1° ottobre è diventato necessario coprire ogni singolo trimestre dell’anno con almeno un versamento minimale per vedersi conteggiato l’anno ai fini dell’anzianità contributiva. Per questo la divisione del minimale in trimestri.
Il principio della produttività nel minimale Enasarco
Questa regola segue il principio della produttività, secondo il quale il minimale è dovuto se l’agente di commercio ha maturato provvigioni nel corso dell’anno, anche se minime. Quindi, per fare un esempio pratico: se l’intero anno è coperto da un contratto di agenzia e per un trimestre l’agente di commercio non produce provvigioni, la quota trimestrale del minimale andrà versata comunque su tutti e quattro i trimestri. Anche su quello con provvigioni pari a zero.
Il minimale contributivo e l’anzianità contributiva
Diverso è il caso dell’inizio o dell’interruzione del rapporto in corso d’anno. In mancanza di un mandato di agenzia per una porzione di anno, l’importo del minimale sarà frazionato a trimestri e versato solo per quelli di effettiva durata del rapporto. In tal caso l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.
A risentire maggiormente di questa modifica al regolamento sono stati soprattutto gli agenti di commercio monomandatari. Se, infatti, un plurimandatario che interrompe un contratto di agenzia ha quasi sicuramente un contratto attivo con un’altra mandante che copre l’intero anno, un monomandatario vedrà conteggiato l’anno per intero solo se inizia a lavorare con una nuova azienda nel trimestre subito successivo all’interruzione.
È importante ricordare che, proprio in ragione del principio della produttività, pur avendo un contratto di agenzia in piedi, il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.
Chi versa il minimale Enasarco?
Al contrario dei contributi previdenziali legati al massimale Enasarco che vengono versati al 50% dall’azienda mandante e al 50% dall’agente di commercio, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico dell’azienda mandante.
Il minimale contributivo in caso di contratto di agenzia con società di persone
Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone, il minimale (ma anche il massimale) si intende riferito alla società e non ai singoli soci, pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.
L’importo attuale del minimale Enasarco
Per il 2022, l’importo del minimale contributivo (e anche del massimale) è aumentato rispetto all’anno precedente, parallelamente all’aumento dell’Indice ISTAT dell’1,9% che ne determina appunto la variazione
Nel 2012 l’importo del minimale per gli agenti plurimandatari era di 400€ per ciascuna azienda e 800€ per i monomandatari. Ecco, invece, i valori dei minimali Enasarco 2022:
Minimale Enasarco 2022 agenti plurimandatari
Pari a 440€ per ciascuna azienda mandante (110€ a trimestre)
Minimale Enasarco 2022 agenti monomandatari
Pari a 878€ (219,50€ a trimestre)
Qui trovi tutte le info dettagliate su minimali, massimali e aliquote contributive Enasarco 2022.
Quando vanno versati i contributi dei minimali Enasarco?
Il versamento dell’importo minimale segue le classiche scadenze contributive Enasarco:
- 20 maggio per i contributi del 1° trimestre
- 20 agosto per i contributi del 2° trimestre
- 20 novembre per i contributi del 3° trimestre
- 20 febbraio dell’anno successivo per i contributi del 4° trimestre
Il minimale contributivo nei contratti agevolati per i giovani iscritti Enasarco
Nel 2021, il nuovo Regolamento Enasarco ha introdotto una nuova misura destinata ai giovani iscritti alla Fondazione di cui beneficia sia l’azienda mandante sia l’agente di commercio. La misura è valida anche il per 2022.
La norma prevede una riduzione dell’aliquota contributiva fino a 3 anni e la riduzione del minimale contributo del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.
Se la tua azienda ha sottoscritto un contratto di agenzia con un agente di commercio con un’età inferiore o uguale a 30 anni alla data del conferimento dell’incarico e che non fosse già iscritto ad Enasarco, potrà usufruire delle agevolazioni contributive previste da Enasarco.
Trovi qui maggiori informazioni sulle agevolazioni contributive previste dalla Fondazione per i giovani iscritti.
Hai domande sui minimali contributivi? Contatta la redazione di Radio Agenti tramite WhatsApp al numero 329.672.55.62
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