
Il Regolamento Enasarco prevede per gli agenti di commercio tre requisiti minimi per la maturazione della pensione di vecchiaia:
- 67 anni di età
- 20 anni di contributi versati
- quota 92, come somma tra gli anni di età e i contributi versati
Appare, dunque, evidente che gli agenti di commercio che interrompano l’attività prima di aver versato almeno 20 anni di contributi non matureranno mai la pensione di vecchiaia Enasarco, a meno di non riprendere a lavorare come agenti più avanti oppure di coprire gli anni mancanti con i contributi volontari.
Non sono poche le posizioni contributive di ex agenti di commercio che si trovano nella situazione di avere meno di 20 anni di contributi versati e che vedono i loro contributi versati in Enasarco fermi lì, senza poter essere riscattati né ricongiunti con quelli INPS.
La Fondazione Enasarco, per ovviare almeno parzialmente a questa situazione, nel Regolamento in vigore dal 2012, ha introdotto la novità della rendita contributiva.
Per gli agenti di commercio che si sono iscritti per la prima volta alla Fondazione Enasarco a partire dal 1° gennaio 2012 esiste la possibilità di accedere a una rendita con 5 anni di anzianità contributiva.
Questo significa che, seppure non si dovessero raggiungere i 20 anni minimi di versamenti previsti dal Regolamento per maturare la pensione di vecchiaia o quella anticipata, la contribuzione versata non andrebbe persa del tutto.
Ecco cosa prevede il Regolamento Enasarco in merito alla rendita contributiva e come viene calcolata:
Articolo 16 - Rendita contributiva
- Gli iscritti alla Fondazione a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano 67 anni compiuti d’età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92.
- La rendita contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione.
Reversibilità della rendita contributiva Enasarco
La rendita contributiva Enasarco sarà, al pari della pensione, reversibile e dunque richiedibile dai superstiti in maniera diretta (se l’agente di commercio al momento del decesso ne aveva già maturato il diritto) oppure indiretta (se l’agente di commercio al momento del decesso non ne aveva ancora maturato il diritto).
Le domande degli agenti di commercio sulla rendita contributiva Enasarco
Sono iscritto all’Enasarco dal 2012. Dovrò comunque attendere i 67 anni per fare domanda di rendita contributiva o posso farla già ora, dato che ho smesso l’attività di agente di commercio e ho versato più di 5 anni di contributi?
La rendita contributiva potrà essere richiesta – a partire dal 2024 – dagli agenti di commercio che:
- sono iscritti in Enasarco per la prima volta dal 01.01.2012
- hanno versato almeno 5 anni di contributi
- hanno un’età pari almeno a 67 anni
Nel suo caso sarà, quindi, necessario attendere il compimento dei 67 anni di età per poter presentare la domanda per la rendita contributiva.
Ho iniziato l’attività di agente di commercio nel 1998, ho poi interrotto nel 2004 e ripreso nel 2016. Posso fare domanda di rendita contributiva dal 2024?
Con l’attuale Regolamento, la rendita contributiva potrà essere richiesta solo dagli agenti di commercio che si sono iscritti in Enasarco per la prima volta a partire dal 01.01.2012. Nel suo caso la prima iscrizione risale al 1998 e non potrà dunque accedere alla rendita contributiva. Per maturare la pensione Enasarco sarà dunque necessario versare almeno 20 anni di contributi.