L’azienda mandante può modificare il portafoglio clienti passandone alcuni ad altri agenti?
La mandante può modificare il contenuto economico del contratto, quindi l'elenco dei prodotti, quello dei clienti, la percentuale delle provvigioni e il territorio. In sostanza tutti i parametri che determinano i guadagni dell'agente.
Ma se il meccanismo variativo è legittimo, occorre comunque quantificarne l'entità. Di fronte ad una modifica di sensibile entità (superiore al 5% nel settore industria, superiore al 20% nel commercio), l'agente potrebbe opporsi. A quel punto il contratto si intenderebbe risolto per iniziativa della mandante, con conseguente riconoscimento di tutte le indennità.
Per stabilire l'entità della modifica, basterà confrontare le nuove condizioni con i dati dell'anno precedente. Laddove un confronto non fosse possibile, come potrebbe accadere con clienti abituali rimpiazzati con nuovi le cui abitudini di acquisto sono ignote, allora si dovrà analizzare la differenza tra il fatturato generato dai clienti sostituiti con quello mosso dai sostituiti. Il saldo darà la misura della variazione.
Alle 13:05 a Obbiettivo Agenti i consigli dell’avvocato Lorenzo Bianchi, esperto in Diritto di Agenzia, sul tema della variazione del portafoglio clienti.