Il riassunto della puntata:
Come indennizzo per uno o più clienti direzionali inseriti in contratto di agenzia, da considerarsi quindi esclusi dalla zona di competenza, spesso le mandanti riconoscono agli agenti di commercio una somma - fissa o periodica.
Questi compensi sono assoggettati alla ritenuta d’acconto e concorrono all’indennità suppletiva di clientela che spetta eventualmente all’agente al momento della cessazione del rapporto?
È assoggettato a ritenuta d’acconto, ad iva e contributo Enasarco qualsiasi compenso a qualsiasi titolo corrisposto. Il fisso mensile quindi è a tutti gli effetti assimilabile in termini fiscali alle provvigioni.
Alla cessazione del rapporto questi importi saranno posti alla base di calcolo dell’indennità di clientela perché, come scritto nel Contratto Collettivo, il calcolo degli indennizzi si fa su tutto quanto corrisposto dalla mandante in corso di rapporto e quindi anche sulla base dell’importo fisso corrisposto all’agente per il cliente direzionale. Il calcolo riguarderà anche eventuali premi e rimborsi spese.
Al momento della liquidazione delle indennità, sull’importo dovrà essere calcolata di nuovo una ritenuta di acconto del 20% se persona fisica o società di persone. Non sarà invece calcolata alcuna ritenuta in caso di società a responsabilità limitata.