
Le indennità di fine rapporto (clientela, meritocratica, 1751, Firr dell’ultimo anno di lavoro, eventuale mancato preavviso ed eventuale patto di non concorrenza post contrattuale) spettano all’agente di commercio che riceve disdetta del mandato da parte dell’azienda o che dà disdetta per sopraggiunti limiti di età (pensionamento).
Per il pagamento delle indennità di fine rapporto all’agente di commercio, la Legge non stabilisce un termine preciso.
L’articolo 1751 del Codice Civile dice genericamente "allo scioglimento del rapporto". Per questo non esiste un’indicazione temporale precisa perché le indennità di fine rapporto vanno semplicemente pagate subito.
È ovvio che debba esserci una ragionevolezza, e dunque – secondo i nostri legali – il pagamento deve essere ricevuto ma nell'ordine di qualche giorno dalla fine del mandato (preavviso compreso), a meno che non si abbiano accordi comuni diversi che stanno bene ad entrambe le parti.
Se il pagamento delle indennità da parte della mandante tarda ad arrivare, è importante che l’agente di commercio interrompa il periodo di decadenza stabilito in un anno dalla fine del mandato. È sufficiente farne richiesta formale, tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, ad esempio.
Interrotto il termine di decadenza, le indennità di fine rapporto vanno in prescrizione in 10 anni.
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