Capita sovente che le aziende mandanti rendano il contratto di agenzia una sorta di ricatto, o promessa, sottoscrivibile solo ad una certa quota di fatturato. Ciò comporta, oltre alla mancanza di contributi Enasarco, anche una totale assenza di diritti?
Nella puntata di Obbiettivo Agenti di oggi avremo, da parte del legale in trasmissione – l’avvocato Gianluca Bellardini, esperto in Diritto di Agenzia – le nozioni normative che ci permetteranno di giudicare il comportamento delle proponenti, e che potrebbero anche guidare l'ascoltatore in un percorso di rivendicazione dei propri diritti contributivi, non soggetti a prescrizione per cinque anni.
Sarà questa anche l’occasione per rammentare agli agenti di commercio in ascolto la possibilità di segnalare all’Enasarco, anche in forma anonima, il cattivo comportamento delle aziende per le quali si lavora. La segnalazione, tra l'altro, potrebbe essere una condotta interruttiva della prescrizione.
Il riassunto della puntata:
L'agente plurimandatario Gianni - che ci ha fatto una domanda in puntata - svolge questa professione per due aziende, ma senza avere con esse contratti di agenzia; in più, aleggia una sorta di ricatto che rende il contratto un premio, che Gianni otterrà solo dopo aver raggiunto un certo fatturato.La frustrazione di Gianni è evidente quando cita, nel suo messaggio audio inviato alla redazione di Obiettivo Agenti, l'assenza di contributi Enasarco, chiedendo poi sconsolato se, pure in assenza di un pezzo di carta, il suo contratto esiste comunque. Davide Ricci ed Elisa Pagin girano la domanda all'avvocato Gianluca Bellardini, il quale, sullo sfondo dell'articolo n. 1742 del Codice Civile, ricorda subito come sia un diritto di entrambe le parti disporre di un documento che riporti per iscritto le clausole che regolano il loro rapporto contrattuale. Diritto di ambedue le parti, sottolinea, in quanto, con il contratto, Gianni non solo si vedrebbe riconosciuti dei diritti, ma anche attribuiti degli obblighi.
Tuttavia, il legale non può rispondere con un sì alla domanda dell'agente: il contratto non può essere orale, se non è messo nero su bianco non esiste. È anche vero, però, che assenza di contratto non significa necessariamente assenza di diritti. Infatti, alcune prove documentali, in sede di contenzioso, possono rendere palese che un rapporto di lavoro c'è stato. L'estratto conto provvigioni, la copia degli ordini, la corrispondenza tra le parti descriverebbero giuridicamente il tipo di rapporto instaurato.
Se dunque Gianni ha conservato tutta la sua documentazione, potrebbe dimostrare davanti ad un giudice di aver svolto attività professionale in una certa area geografica, e di aver stabilmente ricevuto in cambio delle provvigioni: di essere stato, dunque, un agente di commercio. Tanto più che lo stile ricattatorio delle preponenti costituisce un'aggravante della violazione dell'articolo del Codice Civile citato.
Davide ammonisce l'ascoltatore sulla questione della prescrizione; sì, i suoi diritti sono sempre recuperabili e dimostrabili, ma in un periodo ben preciso: i contributi Enasarco hanno una scadenza prescrizionale pari a 5 anni, passati i quali non verranno più riconosciuti. E, soprattutto, gli rammenta la possibilità di segnalare all'ente previdenziale, in forma anonima, il cattivo comportamento delle aziende per le quali lavora; la segnalazione, tra l'altro, è “una condotta interruttiva della prescrizione”, come evidenzia il legale. Tirando le conclusioni, viene fuori un aspetto non secondario, spiegato a fondo dal consulente Bellucci.
Durante il rapporto di agenzia, mandante e agente versano i contributi relativi alla posizione del collaboratore nella misura del 50% ciascuno: si dice dunque che la mandante ha un diritto di rivalsa nei confronti dell'agente. Nel momento in cui però l'azienda subisce un accertamento, ed Enasarco trova l'assenza di contribuzione, perde questo diritto. A questo punto, la totalità dei contributi relativi alla posizione previdenziale del suo collaboratore, per tutta la durata del rapporto di agenzia, spetta all'azienda. La perdita della rivalsa è un concetto fondamentale e ignorato perlopiù tanto dalle proponenti quanto dagli agenti, che spesso, soprattutto se in costanza di rapporto, si vedono decurtare improvvisamente i contributi dalle proprie provvigioni in una sorta, di nuovo, ricatto. Davide infine, conscio di quanto sia difficile puntare i piedi sui propri diritti soprattutto se il mercato del lavoro non offre altre possibilità, si fa comunque portavoce di un accorato appello all'ascoltatore sotto il giogo del ricatto: “Gianni quanto hai bisogno di queste aziende? […] Pensaci bene!”