
Obbiettivo Agenti dedica una puntata di approfondimento a un tema estremamente caro agli agenti: quello delle indennità. Di fianco al conduttore Davide Ricci ci sarà l'avvocato esperto in materia agenziale Lorenzo Bianchi. Si parte dalla definizione: l'indennità viene versata all'agente come risarcimento per la perdita di clientela, e quindi delle provvigioni, derivante dallo scioglimento del contratto.
Ciò che l'avvocato ravvisa, riportando nello studio radiofonico la sua esperienza professionale, è che spesso gli agenti si perdono nel ginepraio dei nomi delle indennità, rivendicandone alcune e dimenticando altre, senza conoscere veramente i propri diritti.L'obiettivo della puntata è proprio di fare chiarezza e mettere un po' d'ordine.
Appuntamento alle 13:05!
Il riassunto della puntata:
Il diritto indennitario, in Italia, è stato modificato nel 1991, a seguito della ricezione della direttiva comunitaria del 1986: proprio per questo, l'indennità per il caso di cessazione del rapporto è anche definita europea, o meritocratica. Meritocratica perché spetta all'agente solo a fronte di un suo merito particolare: gli viene riconosciuta solo se questi ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con clienti già esistenti, e l'azienda preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari conclusi con questi clienti. A descrivere tutto questo è l'articolo 1751 del Codice Civile.
D’altra parte, c'è la contrattazione collettiva che stabilisce, in favore dell'agente, altri tipi di indennizzi: innanzitutto il FIRR, Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, che viene annualmente accantonato dall'azienda mandante presso Enasarco, e viene liquidato quando il rapporto cessa. Una sorta di TFR.
Altre indennità regolamentate dai contratti collettivi sono quella di clientela e quella di clientela meritocratica. La prima spetta all'agente solo se il rapporto si scioglie per fatto non a lui imputabile. Tanto che, se questi presenta le dimissioni, non gli viene riconosciuta. La seconda risulterà dovuta solo se vi è stato un merito particolare dell'agente, e quindi un incremento nel volume degli affari.
Autonome rispetto alle altre, e non regolamentate dalla legge, sono le indennità di preavviso e indennità di non concorrenza. Il Codice Civile, all'articolo 1750, fornisce i termini di preavviso, ma non ci dice cosa succede se una delle parti (sia l'agente, sia l'azienda) non li rispetta, limitandosi ad evidenziare che la parte che subisce la disdetta del contratto, senza essere stata avvisata per tempo, subisce un danno.
Quindi, se un contratto segue la legge, il danneggiato può chiedere i danni in tribunale, e non avrà diritto ad una indennità sostitutiva, che nel caso contrario, ovvero di un contratto improntato alla contrattazione collettiva, sarà standardizzato, equivalendo alla media provvigionale non maturata. Ovviamente, il danno comporta, in sede di aula di giustizia, cifre di solito molto più alte di una semplice indennità, perché vi possono intervenire tutti i fattori che il giudice ritiene opportuni, come i danni morali, o quelli di immagine, e così via.
Ma, se pure la legge non prevede questa indennità, il già citato articolo 1751, al quarto comma, stabilisce, con essa, un collegamento, dicendo che il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto non pregiudica la richiesta dei danni; se un agente viene mandato via in tronco dalla sua preponente, se pure si vede riconosciuta l'indennità sostitutiva per la mancata lavorazione del preavviso, l'azienda non è completamente al riparo da richieste di danni ulteriori. Per esempio, l'agente potrebbe ritenere di aver subito conseguenze collaterali, come la lesione della sua immagine presso i clienti di zona, e quindi decidere di chiederne conto.
L'indennità di non concorrenza è legata alla non concorrenza post contrattuale; a seguito di una disdetta e di un accordo tra le parti si può stabilire, per un tempo massimo di due anni, che l'agente non continui a vendere nello stesso settore. In un tale contesto, il lavoratore, entrando in un nuovo mercato, non avrebbe clienti e non avrebbe grandi mezzi per il suo sostentamento, e quindi la legge interviene, dicendo che l'agente deve essere indennizzato per il suo sostentamento, e sancendo che siano i contratti collettivi a indicare i criteri di calcolo. Nell'eventualità in cui questi non venissero utilizzati, sarà il giudice a decidere quali usare, come il mono o plurimandato, le misure provvigionali, o la durata del rapporto.
Cosa accade, concretamente, quando l'agente presenta le proprie dimissioni? La risposta è lapidaria: si perdono tutte le indennità, tranne il FIRR, che, tra l'altro, non viene versato al pari degli altri importi laddove si riscontri che il collaboratore si è macchiato di colpe gravi quali concorrenza sleale o appropriazione indebita (secondo l'AEC Industria). Importante, al fine di non dover corrispondere l'indennità di mancato preavviso, comunicare prima la propria intenzione di andar via e farlo con un congruo anticipo, solitamente indicato nel contratto stipulato.
E se è l'azienda a voler chiudere il rapporto? Se alla base non sussiste un motivo imputabile all'agente, allora questi conserva un'aspettativa indennitaria. La quale è così definita da Bianchi, poiché diventa un diritto nel momento in cui viene liquidata. Anche qui, portando in dote la propria esperienza, il consulente ci racconta che, di solito, un agente, quando ha la consapevolezza di essere stato molto bravo e di aver colto molti successi commerciali, ritiene di aver diritto all'indennità di legge. Magari ha aumentato il proprio portafoglio clienti, e ha sensibilmente incrementato i profitti aziendali.
L'indennità europea è nettamente superiore rispetto a quella regolamentata dai contratti collettivi, e questo comporta una certa riluttanza, da parte delle mandanti, a riconoscerla.
Scendendo nel dettaglio delle modalità di calcolo, secondo la legge, l'importo massimo riconoscibile è pari ad un anno medio di provvigioni calcolato sulla base degli ultimi cinque anni. D'altro canto, secondo i contratti (semplificando e non facendo i distinguo tra commercio e industria, che sono leggermente diversi a livello di percentuali) invece le indennità tra FIRR e clientela sono pari al 4,5% su un totale delle provvigioni maturate nel corso degli ultimi 5 anni. Una bella differenza.
La differenza non è solo nell'importo, molto più sostanzioso nel caso di quella di legge, ma anche nel criterio del merito, assente nelle indennità dei contratti collettivi. Per questi ultimi, infatti, il merito dell'agente non è necessario, è sufficiente che questi abbia subito la disdetta: anche se non fosse stato particolarmente brillante, avrà comunque diritto al FIRR e all'indennità di clientela.
Tuttavia, il merito non è inutile: infatti, tra le indennità elencate dall'avvocato, e rientranti nella categoria di quelle previste dalla contrattazione collettiva, troviamo quella meritocratica che è questione puramente matematica: occorre fare la differenza tra importi iniziali e importi finali, e la cifra che verrà fuori darà la misura della bravura dell'agente, determinando il suo diritto di riscuoterla.
A questo punto, una logica deduzione: se, calcoli alla mano, l'indennità meritocratica collettiva spetta ad un agente disdettato, potremmo concludere che egli abbia diritto anche all'indennità di fine rapporto di legge. Quindi, in sede di un immaginario contenzioso, dovrà dimostrare la novità della clientela e lo sviluppo degli affari, ma forte di numeri che già dimostrano una grande professionalità e i successi messi a segno sul campo. Bisogna sottolineare che, nel caso di mancato accordo tra le parti e nella conseguente necessità di rivolgersi al tribunale, il giudice solitamente affida i conteggi ad un perito contabile, che determina un importo da versare oppure una cifra “x” da stabilire in un intervallo ben individuato.