
Vista l'incidenza, nelle trasmissioni di Obbiettivo Agenti, dei concetti della prescrizione e della decadenza dei diritti, urge un chiarimento circa la differenza che corre tra i due.
Prendendo spunto da un quesito posto da un ascoltatore di Radio Agenti sull’argomento, l’avvocato Lorenzo Bianchi, esperto in Diritto di Agenzia, approfitterà per definire prescrizione e decadenza relativamente ai contributi, alle provvigioni e alle indennità.
Appuntamento alle 13:05!
Il riassunto della puntata:
Prescrizione e decadenza: i due termini, effettivamente, portano con loro delle sfere di significato molto diverse, ma sono spesso confusi l'uno con l'altro.
Quindi, facendo chiarezza, emerge che la prescrizione del diritto comporta che tale diritto rimane riconosciuto, ma che non si possono più esercitare azioni volte al suo soddisfacimento. La decadenza, invece, determina una situazione molto diversa: se il diritto decade, è come se non esistesse. Non certo una questione di poco conto.
Applicando le nozioni al mondo degli agenti di commercio, l'esempio più tipico di diritto soggetto a prescrizione è costituito da quello ai contributi Enasarco, con prescrizione quinquennale. Ciò comporta che, dal momento in cui matura il diritto, l'agente avrà tempo 5 anni per farne formale richiesta, interrompendo quindi il decorrere della prescrizione. Trascorsi questi 5 anni, il diritto, pur riconosciuto, non potrà essere soddisfatto. Lo stesso dicasi per le provvigioni, con prescrizione quinquennale. Il diritto alle indennità ha prescrizione, al contrario, decennale, ma su questo interviene una differenza ancora più sostanziale: infatti, l'agente può esigere le indennità nel corso del primo anno seguente alla chiusura del mandato di agenzia, altrimenti il diritto decade. Lo sancisce l'articolo 1751 del Codice Civile.
Guardando la questione da un altro punto di vista, quello opposto della mandante, laddove, per errore o per qualsivoglia altro motivo, il legale rappresentante o uno dei soci di un'azienda decidesse di versare l'indennità di clientela richiesta dopo la decorrenza dell'anno, avrebbe riconosciuto un diritto inesistente, potendo incorrere anche in un'ipotesi di mala gestio, in quanto non avrebbe adempiuto ai suoi doveri nei confronti della società che gestisce, determinando per essa un danno.