In particolare, il nostro ascoltatore William chiede quale sia il riferimento normativo che impone la non esigibilità dell'IVA sui contributi Enasarco.
Appuntamento alle 13:05!
Il riassunto della puntata:
Non esiste alcun riferimento di legge che impone la non esigibilità dell'IVA sui contributi Enasarco.
Quest'ultimi, infatti, rappresentano una ritenuta che non è nemmeno un elemento fondamentale della fattura, la quale deve contenere, imprescindibilmente, oltre ad intestazione, data e numero, imponibile, IVA e totale da pagare. Non solo i contributi previdenziali, ma anche le ritenute di acconto non devono dunque essere obbligatoriamente in fattura, ma possono essere oggetto di note di addebito separate. Questo implica che non ci sia esenzione dall'IVA.
La maggior parte delle aziende, per quel che riguarda i versamenti alla cassa previdenziale, li inserisce in fattura per comodità, ma non sono poche quelle che adottano un sistema diverso. Tra l'altro, sarebbe anche il modo più corretto, poiché in questo modo esse esercitano il diritto di rivalsa. Infatti, ricorda Bellucci, i contributi sono a carico per metà dell'agente, per metà della mandante, la quale, inviando al collaboratore la nota di addebito, esercita il suddetto diritto, che non è un obbligo.
Davide, come spesso accade, consiglia gli ascoltatori di fare segnalazioni anonime sul portale Enasarco rispetto a situazioni di resistenza da parte della preponente nell'assolvere al suo dovere di versare la quota dei contributi. Laddove poi gli ispettori Enasarco trovassero riscontro dell'inadempienza della mandante, questa dovrebbe versare interamente i contributi.