I beneficiari della pensione di invalidità Enasarco o di quella di inabilità sono soggetti fragili, con patologie più o meno invalidanti, che portano a un minus lavorativo talvolta parziale, talvolta totale.
Qual è la differenza tra pensione di invalidità e pensione di inabilità Enasarco?
L’invalidità Enasarco è parziale ed è riconosciuta con un minus lavorativo dal 67% al 90%. Si tratta, dunque, di problematiche psicofisiche che a livello medico consentono all’agente di commercio di continuare a lavorare. L’eventuale interruzione del lavoro e la chiusura dei mandati di agenzia è una scelta personale.
Al contrario, l’inabilità Enasarco è riconosciuta agli agenti di commercio che, a causa della loro malattia, sono impossibilitati a continuare a lavorare. In questo caso, i mandati di agenzia devono risultare chiusi.
I soci di società di persone che risultino inabili per percepire la pensione di inabilità Enasarco devono fuoriuscire dalla società stessa oppure, in caso di S.a.s., devono modificare il loro ruolo da soci accomandatari a soci accomandanti: di fatto, il conto previdenziale non può più essere alimentato da contribuzione obbligatoria. Se dovesse verificarsi questa situazione, l’erogazione della pensione di inabilità si interromperebbe e sarebbero richiesti indietro anche i ratei pensionistici non dovuti.
La pensione di invalidità INPS e l’incompatibilità con quella Enasarco: in quali casi?
L’INPS riconosce l’invalidità con una percentuale superiore al 74%. L’importo della pensione sarà identico per INPS sia se la percentuale riconosciuta è del 74% sia se è del 90%.
L’importo della pensione di invalidità Enasarco, invece, viene calcolato in misura percentuale rispetto al minus lavorativo riconosciuto. Il 67% di invalidità produrrà, dunque, un importo diverso rispetto al 90% di invalidità.
L’INPS prevede inoltre un tetto reddituale, superato il quale l’invalidità civile parziale sarà riconosciuta ma senza alcun beneficio economico.
Enasarco, al contrario, riconosce la pensione di invalidità a prescindere, senza alcun limite reddituale.
La Legge 791 del 1981 stabilisce l’incompatibilità tra la pensione di invalidità parziale INPS e quella erogata da altri enti previdenziali. Questo significa che un agente di commercio non potrà ricevere sia la pensione di invalidità INPS sia quella Enasarco – se l’invalidità è parziale – ma dovrà scegliere tra l’una o l’altra in base al vantaggio economico sul percepito mensile.
Non esiste incompatibilità nel caso di invalidità civile totale INPS e invalidità parziale Enasarco e in caso di riconoscimento dell’inabilità.
Gli agenti di commercio ai quali è stata riconosciuta la pensione di invalidità civile parziale INPS ma non hanno beneficio economico per tetto reddituale possono chiedere e ottenere la pensione di invalidità Enasarco, se in possesso dei requisiti richiesti.
Non esiste incompatibilità neppure tra l’assegno di invalidità temporanea dell’INPS e l’invalidità parziale Enasarco.
Perché può capitare che INPS ed Enasarco riconoscano percentuali di invalidità differenti?
Ci si può chiedere: perché INPS ed Enasarco mi hanno riconosciuto percentuali di invalidità differenti? La mia malattia dovrebbe essere la stessa sia per l’INPS sia per l’Enasarco…
Enasarco prevede una tutela specifica per gli agenti di commercio. Si tratta, infatti, di prestazioni che pur tenendo conto della stessa patologia insistono su un’attività lavorativa specifica, quella di agente di commercio.
Un esempio: un soggetto può essere invalido per svolgere l’attività di agricoltore, ma potrebbe essere ancora abile per fare l’agente di commercio.
È per questo che, a fronte di una stessa patologia, il medico fiduciario Enasarco potrebbe stabilire una percentuale di invalidità che non collima con quella INPS. È evidente che nei casi più gravi, di inabilità totale, è difficile che un soggetto ritenuto inabile dall’INPS sia abile per l’Enasarco.
Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di invalidità o la pensione di inabilità Enasarco?
Per la pensione di invalidità Enasarco è necessario avere i seguenti requisiti:
1) avere un’invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa (relativa allo svolgimento dell’attività di agente di commercio) non inferiore al 67%
2) avere un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno 3 (pari a 12 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è necessario avere un mandato attivo in Enasarco.
Il riferimento normativo è all’art. 19 del Regolamento Enasarco.
Per la pensione di inabilità Enasarco è necessario avere i seguenti requisiti:
1) avere una permanente e assoluta incapacità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, non solo quella di agente di commercio
2) avere un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno 1 (pari a 4 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda
3) è necessario cessare tutti i mandati di agenzia.
Il riferimento normativo è all’art. 20 del Regolamento Enasarco.
In entrambi i casi, non esistono limiti di età o requisiti anagrafici per inoltrare la richiesta.
Qual è l’iter per la richiesta della pensione di invalidità Enasarco o inabilità?
La domanda per la pensione di invalidità Enasarco o inabilità si fa on line, tramite la propria area riservata sul sito Enasarco. In alternativa si può presentare tramite patronato o presso una delle sedi Enasarco sul territorio.
I familiari dell’agente di commercio, se impossibilitato a presentare richiesta in autonomia, possono inviare domanda previo conferimento delle credenziali di accesso all’area riservata. In caso di condizioni di particolare gravità, Enasarco accetta anche domande su supporto cartaceo.
Una volta inviata la domanda, Enasarco prepara l’istruttoria di carattere amministrativo volta alla verifica dei requisiti per quel che riguarda i contributi versati.
Con la validazione dei requisiti amministrativi, viene passato al medico fiduciario Enasarco il fascicolo sanitario contenente il certificato che viene richiesto in sede di presentazione della domanda. Il certificato, nel quale è indicata la percentuale di invalidità richiesta, va compilato da un medico di struttura pubblica, cioè dal proprio medico di base oppure dal medico legale della ASL.
Non sono validi i certificati rilasciati da medici privati o da medici della commissione INPS.
Il medico fiduciario Enasarco che riceve il fascicolo decide se riconoscere l’invalidità riportata sugli atti, in base alla documentazione oppure se inviare il soggetto a visita frontale.
In questo secondo caso, l’iscritto agente di commercio Enasarco viene chiamato e invitato a presentarsi per la visita frontale. I medici che se ne occupano sono presenti in tutti i capoluoghi italiani. Viene stilato un verbale di prima visita che viene inviato al medico fiduciario, il quale può approvarlo in prima battuta o contestarlo e rinviarlo alla società di servizi medico legali esterni che si occuperà di rivalutare il caso con un supplemento di visita medica.
Cosa fare se il proprio medico curante si rifiuta di compilare il certificato medico per inoltrare la richiesta di invalidità? Si può chiedere un appuntamento alla propria ASL di competenza con un medico legale, figura deputata alla determinazione in prima battuta della percentuale di invalidità.
Cosa succede se il medico fiduciario Enasarco non riconosce l’invalidità o riconosce una percentuale inferiore rispetto a quella richiesta dal proprio medico?
Quando c’è un riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore al 67% – che equivale a un rifiuto della richiesta – o comunque inferiore a quanto richiesto dal proprio medico, l’agente di commercio può fare richiesta di visita medico collegiale.
Il collegio medico è composto da tre medici legali: uno di parte dell’agente di commercio, uno di parte di Enasarco e l’arbitro che viene designato dall’Ordine dei Medici territorialmente competente che stabilisce la percentuale reale nel “conflitto” tra l’agente e la Fondazione.
Quando conviene appellarsi al collegio medico? Quando l’incongruenza tra la valutazione del proprio medico e quella del medico fiduciario Enasarco sia palese. È necessario valutare con attenzione il ricorso al collegio dei medici in quanto attualmente la soccombenza totale in sede di collegio medico può arrivare a costare per l’agente di commercio fino a 2.000€.
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